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Supplenze fino a termine lezioni: quali contratti spettano per scrutini ed esami

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ricorso gae 2019 ricorrenti anodLa guida è rivolte a tutte le scuole che hanno in servizio dei docenti i cui contratti avranno come data ultima il “termine delle lezioni” (ultimo giorno di scuola stabilito dal calendario regionale). Offriamo loro dei chiarimenti su come stipulare i contratti dei docenti per gli scrutini ed eventuali esami di I o II grado.

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Cosa si intende per Contratto “fino al termine delle lezioni”

“Termine delle lezioni” coincide con l’ultimo giorno di scuola che può cambiare a seconda dei calendari Regionali.

Tale dicitura non è da confondere con il “termine delle attività didattiche” che coincide con il 30/6. Solo nella scuola dell’infanzia i due termini coincidono (in tale ordine di scuola le lezioni terminano il 30/6).

Università
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In quali casi un supplente lo stipula

Il contratto di un supplente può arrivare “fino al termine delle lezioni” sostanzialmente in due casi:

• attraverso delle proroghe o conferme contrattuali fino al termine delle lezioni (es. una malattia, una interdizione/maternità o un congedo parentale che si rinnova ogni tot. giorni):
in questo caso il supplente ha una serie di contratti che si rinnovano attraverso delle proroghe o delle conferme ai sensi degli art. 7/4 e 7/5 del DM 131/07 (tali contratti potrebbero essere cominciati anche ad inizio anno e, con interruzioni per la sospensione delle lezioni, protratti “fino al termine delle lezioni”);

• direttamente fino al termine delle lezioni: es. un posto che si è reso disponibile dopo il 31/12 e per tutto l’anno causa aspettativa/decesso del titolare ecc. o perché il docente titolare rientra a disposizione della scuola dopo il 30 aprile (art. 37 del CCNL/2007):
in questo caso il docente potrebbe avere già sottoscritto un contratto direttamente fino al termine delle lezioni perché il posto si è reso disponibile dopo il 31/12 o perché il titolare rientra nell’art. 37 del CCNL/2007 avendo già maturato un’assenza di 150/90 giorni dopo il 30 di aprile. Non ultimo, ci potrebbe essere il caso di una riduzione oraria per allattamento richiesta dal docente titolare fino alla fine delle lezioni.

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Il docente in servizio fino al termine delle lezioni ha diritto a partecipare a scrutini ed eventuali esami di I grado

Il supplente che arriva con un contratto “fino al termine delle lezioni” (indipendentemente dalla tipologia contrattuale ovvero se ci arriva con delle proroghe/conferme del contratto in essere o direttamente) ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini ed eventuali esami di I grado.
Bisogna infatti garantire la continuità didattica degli allievi anche in relazione agli scrutini e alle valutazioni finali (esami).

Pertanto, la condizione per il mantenimento in servizio del supplente per gli scrutini ed eventuali esami è che il contratto arrivi al termine delle lezioni (non importa quale sia e da quando decorre l’assenza del titolare).
Soddisfatto questo elemento, il supplente rimarrà in servizio anche per gli scrutini ed eventuali esami di terza media.

Il Dirigente non può far partecipare agli scrutini o agli esami di I grado un docente interno

Il supplente che arrivi con contratto fino al termine delle lezioni non potrà essere sostituito per tali adempimenti dal personale interno alla scuola.
Il Dirigente non potrà quindi accampare scuse di nessun genere come quella di fare riferimento ad un ipotetico danno all’erario che si verrebbe a creare se il supplente con contratto fino al termine delle lezioni avesse dei contratti per il periodo necessario allo svolgimento degli scrutini e degli esami, anche in presenza di titolari a disposizione della scuola o disponibili alla sostituzione dei colleghi assenti.

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Cosa prevede l’art. 37 del CCNL 2007

L’art. 37 del CCNL/2007 (“Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile”) prevede che, qualora ricorrano le condizioni (e cioè rientro del titolare dopo il 30 aprile a seguito di assenza per 150 gg. o 90 nelle classi terminali) il supplente in servizio, per ragioni di continuità didattica, è “mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali” (per “valutazioni finali” si intendono gli esami).

La norma si applica anche se il titolare assente per 150/90 gg. non rientra fisicamente a disposizione a scuola

La norma va applicata sia nel caso di rientro del titolare assente dopo il 30 aprile (il titolare rientra “fisicamente” a disposizione della scuola dopo il 30 aprile), sia nel caso di “mancato rientro” (il titolare totalizza il numero di giorni previsto, 150 o 90, continuando però la sua assenza fino al termine delle lezioni, senza rientrare fisicamente a disposizione).

La norma si applica a qualsiasi ordine di scuola

L’articolo non fa alcuna differenza tra ordini di scuola, pertanto la norma va applicata anche ai supplenti della scuola Primaria e dell’Infanzia:
Per esempio, la condizione dei 90 giorni di assenza si applicherà ad un titolare che insegna in una quinta classe di scuola primaria perché classe “terminale”, anche se per tale ordine di scuola non sono previsti esami; oppure ad un titolare di scuola dell’Infanzia che ha totalizzato 150 giorni di assenza. Di conseguenza, i rispettivi supplenti, per continuità didattica, dovranno essere mantenuti in servizio per gli scrutini.

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Ai fini del conteggio dei 150/90 gg. di assenza del titolare si devono contare anche i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale e Pasqua)

A nulla rileva se tali periodi non sono coperti dall’assenza del titolare (c.d. rientri formali). La continuità dei 150/90 gg. è infatti interrotta solo dal rientro in classe del titolare (rientro effettivo) prima del 30 aprile.
Pertanto, è necessario precisare il carattere continuativo del periodo di assenza non può essere interrotto, qualora il titolare rientri in servizio (formalmente) durante i periodi di festività scolastica.

Contratto per il supplente che rientra nell’art. 37

Un contratto di proroga con decorrenza dal giorno successivo a quello del “termine delle lezioni” fino all’ultimo giorno di scrutinio (indipendentemente se tra uno scrutinio e l’altro ci siano giorni in cui non vi sono impegni) o fino al termine delle operazioni di esami cui ha titolo a partecipare il supplente (esami se diversi da quelli di maturità).
Esempio: Ipotizzando che la scuola finisca il 7 giugno e gli scrutini siano fissati il 11 e il 13 giugno, Il contratto, originariamente stipulato fino al 7 giugno dovrà essere prorogato, senza nessuna interruzione, dall’8 giugno fino al 13 giugno (comprensivo di sabato e domenica).
Nota bene: Se poi tale docente insegna in una terza media, il contratto dovrà essere prorogato dall’8 giugno e sempre senza nessuna interruzione fino all’ultimo giorno di insediamento della Commissione per lo svolgimento degli esami (es. 28 giugno).

Contratto per il supplente che non rientra nell’art. 37

Al supplente che arriva al termine delle lezioni ma non rientra nell’art. 37 dovrà essere predisposto uno specifico contratto per i giorni strettamente necessari per gli scrutini ed esami. In questo caso non dovrà quindi essere predisposta una proroga contrattuale.

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Per rimanere nell’esempio citato in precedenza: il docente che non rientra nell’art. 37 avrà un contratto solo per il 11 e il 13 giugno (con esclusione dei giorni intermedi) e poi un altro contratto per il periodo di esami a partire dal giorno di insediamento della Commissione e fino all’ultimo giorno d’esami (unico contratto).

Cosa è previsto per gli Esami di Stato di II grado per chi ha contratto fino al termine delle lezioni

Per ciò che riguarda gli Esami di Stato del II grado abbiamo due casi che si possono verificare (nota MIUR 14187 del 11/07/2007):

1. Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami.
2. Quando invece la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano nell’anno scolastico in corso lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo..

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Cosa è previsto per gli Esami di Stato II grado per contratto al 30 giugno

Sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale.

La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio.

Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d’esame.

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/guida/supplenze-fino-a-termine-lezioni-quali-contratti-spettano-per-scrutini-ed-esami/

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