Il docente perdente posto presenta domanda di trasferimento cartacea. In alcuni casi è obbligatorio inserire nella domanda anche il codice del comune di titolarità per non vedersi annullare dall’ufficio scolastico che valuta la domanda alcune delle preferenze inserite.
Cosa fa il docente individuato perdente posto
Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d’ufficio. In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente;
L’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
L’insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente. Non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.
In caso di accoglimento della domanda condizionata l’insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio.
Partecipare al movimento a domanda
Il docente in soprannumero, qualora voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente (“SÌ”) alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda.
In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.
Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.
Si precisa, alla luce di quanto previsto dall’art. 13 punto II, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.
Condizionare la domanda
L’insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente (“NO”) alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.
Non si dà seguito al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.
Quando è obbligatorio indicare il codice comune di titolarità
II personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).
Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all’intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali.
In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali relative ad altri comuni.
In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate.