Le domande di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento si possono presentare sino al 16 maggio 2019 ore 14.00, tramite Istanze Online.
Cosa si può chiedere Inoltro domanda
E’ possibile chiedere:
- permanenza e/o aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria;
- reinserimento in graduatoria (docenti depennati per non aver presentato domanda di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti)
- conferma dell’iscrizione con riserva o scioglimento della stessa
- trasferimento da una provincia ad un’altra, anche per i docenti inseriti con riserva
Inoltro domanda
La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva o di scioglimento della riserva va inoltrata all’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2014-17, poi prorogato dalla legge n. 21/2016.
La domanda di reinserimento va inoltrata all’USP dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, eccetto il caso in cui l’aspirante chieda contestualmente il trasferimento in altra provincia.
La domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva (conferma o scioglimento) e in caso di reinserimento, va inoltrata all’USP della provincia prescelta.
Regolarizzazione domanda
Il decreto di aggiornamento prevede la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.
A tal fine, bisogna monitorare i siti degli Uffici scolastici provinciali di interesse, che assegnano un termine perentorio per la regolarizzazione.
Esclusioni
Sono esclusi dalla procedura i candidati che presentano la domanda:
- fuori termine (dopo il 16 maggio ore 14.00);
- in modalità difforme da quella prevista, ossia tramite istanze online.
Riguardo al secondo punto evidenziamo che alcuni Ufficiali provinciali hanno fornito indicazioni in merito ai docenti inserita con riserva che non possono presentare domanda online, in quanto non censiti al SID, devono presentare domanda in modalità cartacea (sottolineiamo che ciò vale solo per gli USP che hanno pubblicato uno specifico avviso).
Sono, inoltre, esclusi coloro che:
- non risultino in possesso dei requisiti prescritti ;
- abbiano presentato la domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento in più di una provincia;
L’esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, alla documentazione prodotta ovvero agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.
Si sottolinea che le violazioni delle norme in materia di autocertificazione sono soggette a sanzioni civili, penali ed amministrative.
Decreto e allegati:
- Il decreto
- Circolare di trasmissione decreto ministeriale
- Tabella di valutazione Titoli I e II fascia (Allegato 1)
- Tabella di valutazione Titoli III fascia (Allegato 2)
- Tabella di valutazione Titoli Strumento (Allegati 3 e 3bis)
- Classi di concorso previgente ordinamento (Allegato 4)
- Classi di concorso esprimibili D.P.R. 19_2016 (Allegato 5)
- Tabella confluenza classi di concorso e relativi codici meccanografici esprimibili (Allegato 6)
- Note elenchi prioritari (Allegato 7)
- Modello 1
FONTE: https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-ad-esaurimento-regolarizzazione-domanda-e-motivi-di-esclusione/