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Graduatorie ad esaurimento, valutazione titoli e servizi. Le nostre Faq

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ricorso gae 2019 ricorrenti anodLe graduatorie ad esaurimento triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sono in corso di aggiornamento, con gli aspiranti impegnati a presentare domanda entro il 16 maggio ore 14.00

Pubblichiamo alcune Faq relative alla valutazione di titoli e servizio, ricordando dapprima la tempistica e la modalità di presentazione delle istanze, le operazioni possibili e l’Ufficio a cui inoltrare la domanda.

Presentazione domande

D. Come e quando si presenta la domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento? 

R. La domanda si presenta sino al 16 maggio 2019 ore 14.00, tramite Istanze Online.

D. Quali operazioni è possibile richiedere?

R. E’ possibile chiedere:

  • la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
  • il reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
  • la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
  • il trasferimento da una provincia ad un’altra con eventuale aggiornamento del punteggio

D. A chi va inoltrata la domanda?

  • La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva o di scioglimento della riserva dovrà essere inoltrata all’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2014-17, poi prorogato dalla legge n. 21/2016.
  • La domanda di reinserimento dovrà essere presentata all’USP dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, eccetto il caso in cui l’aspirante chieda contestualmente il trasferimento in altra provincia.
  • La domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva (conferma o scioglimento) e in caso di reinserimento, va indirizzata all’USP della provincia prescelta.

Titoli

D. Quali titoli vanno dichiarati?

R. Vanno dichiarati i titoli e i servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014 (termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 2014/17) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande (16 maggio 2019 ore 14.00).

Nel caso dei titoli di servizio, i servizi svolti successivamente al 10 maggio 2014 debbono essere dichiarati soltanto se l’aspirante non abbia raggiunto, per l’anno scolastico 2013/2014, il punteggio massimo consentito (12 punti).

D. Ci sono dei titoli che vanno presentati?

R. Sì, vanno presentati i seguenti titoli:

  • certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;
  • titoli artistici-professionali di cui all’articolo 3, comma 3, del presente decreto;
  • servizi di cui all’articolo 2, comma 7, del presente decreto (servizio prestato in scuole dell’UE).

D. Nell’ambito dell’aggiornamento 2014/17 non ho dichiarato un titolo, posso farlo adesso?

R. Sì, oltre a quelli conseguiti successivamente al 10 maggio 2014, è possibile dichiarare titoli già posseduti ma mai dichiarati.

D. Quanti punti al massimo possono essere attribuiti ai titoli di cui alla sezione C della tabella di valutazione? 

R. I titoli già valutati, congiunti a nuovi titoli prodotti in occasione del presente aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio previsto, ossia 30 punti.

D. L’inserimento nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, di cui al D.D.G. 82/2012, al D.D.G. 105/2016, al D.D.G. 106/2016 e al D.D.G. 107/2016, è valutabile come abilitazione?

R. L’inserimento nelle graduatorie di merito dei succitati concorsi non è valutabile per la III e IV fascia delle graduatorie. Tale inserimento, in quanto “superamento di concorso”, è invece valutabile per la I e II fascia ai sensi del punto C2) della relativa tabella di valutazione dei titoli.

D. Quanto è valutato il titolo di specializzazione su sostegno? 

R. Il titolo di specializzazione per l’attività di sostegno, in quanto utile per l’accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come “altro titolo”.

D. Quanti punti possono essere attribuiti al massimo per i titoli “Diploma di specializzazione pluriennale”, Diploma di perfezionamento o Master universitario di I e II livello”, “Corso di perfezionamento”?

R. Il punteggio massimo attribuile è pari a 10 punti.

Servizio

D. Come si calcola il servizio svolto?

R. il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie è valutato per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni P. 2, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di P. 12. Si possono sommare tutti i giorni di servizio prestati nell’arco di un anno scolastico, fino a raggiungere il punteggio massimo di 12 punti.

D. A quale graduatoria va attribuito il punteggio derivante dal servizio svolto su sostegno?

R. Il servizio su posto di sostegno:

  1. se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero, a scelta dell’interessato, in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione indipendentemente dall’area disciplinare in cui è stato prestato;
  2. se prestato senza titolo di specializzazione, è valutato obbligatoriamente nella graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina

D. Come si valuta il servizio prestato contemporaneamente in più classi di concorso? 

R. In tal caso, il servizio è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, a decorrere dall’a.s. 2003/04. Quindi si valuta una sola volta o come specifico (se si intende caricare il punteggio nella classe di concorso in cui è stato svolto) oppure come non specifico (se si intende caricare il punteggio in una classe di concorso diversa da quella in cui è stato svolto), per un massimo di 6 mesi. Il servizio non specifico si valuta nella misura del 50% del punteggio previsto dal punto B1 della tabella di valutazione.

D. Come si valuta il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria?

R. In tal caso, il servizio è valutato come non specifico nella misura del 50% del punteggio previsto al punto B/1,a decorrere dall’a.s. 2003/04 (come detto sopra).

D. Un servizio prestato nella scuola dell’infanzia o primaria o in qualità di personale educativo può essere valutato nella scuola secondaria?

R. No, il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività.

D. Un servizio prestato nella scuola secondaria si può valutare nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria o nelle graduatorie del personale educativo?

R. No, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relativi a tali tipi di scuole.

D. Il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari ,è valutato in misura doppia?

R. Sì.

D. Il servizio prestato nelle scuole militari è valutabile?

R. Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale.

D. Il servizio svolto nelle sezioni primavera è valutabile per la scuola dell’infanzia e primaria?

R. Sì. A tal fine, bisogna fare riferimento  al DM n. 335/2018. Tale servizio è valutato, per ciascun anno scolastico, per un massimo di 6 punti nelle
graduatorie della scuola dell’Infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.

Decreto aggiornamento 2019/22 e allegati:

Fonte:https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-ad-esaurimento-valutazione-titoli-e-servizi-le-nostre-faq/

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