L’articolo 16 del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016-18 per quanto in esso non espressamente previsto, disciplina i permessi brevi di cui può usufruire il personale docente.
Vediamo le ore fruibili nel corso dell’anno, le modalità di fruizione e recupero.
Permessi brevi: quante ore in un anno e in un giorno
Nel corso dell’anno, i permessi brevi non possono superare l’orario settimanale di servizio:
- docenti scuola secondaria: max 18 ore;
- docenti scuola dell’infanzia: max 25 ore
- docenti scuola primaria: max 24 ore.
Per stabilire il numero di ore fruibile in uno stesso stesso giorno, si deve prendere in considerazione l’orario di servizio da svolgere nella giornata in cui si chiede il permesso.
Il Contratto, infatti, prevede che il permesso orario giornaliero non può essere superiore alla metà dell’orario di servizio della giornata in cui lo stesso viene richiesto.
Esempio 1: docente con orario giornaliero di 4 ore; il permesso può essere fruito al max per 2 ore.
Esempio 2: docente con orario giornaliero di 5 ore; il permesso può essere fruito al max per 2 ore.
Nel secondo esempio, pur svolgendo il docente 5 ore, può fruire soltanto di 2 ore, in quanto i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, per cui non si potrà fruire di un permesso di mezz’ora o di un’ora e mezza o ancora di due ore e mezza.
Permessi brevi: recupero
I permessi brevi, la cui concessione è legate alla possibilità di sostituzione con personale in servizio, vanno recuperati entro i due mesi successivi alla fruizione dei medesimi.
Il recupero, scrive l’Aran, va effettuato con supplenze o con svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Se il recupero non è possibile, entro i due mesi successivi, per fatti attribuibili al dipendente, l’Amministrazione effettua una trattenuta sullo stipendio pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.
Se il recupero, invece, non imputabile al dipendente, entro i due mesi successivi, la trattenuta non può essere disposta. Questi, a titolo esemplificativo, i casi in cui la causa del mancato recupero non è attribuibile al dipendente:
- non si verifica la necessità del recupero;
- oppure si verifica ma il dipendente è impossibilitato a svolgerlo perché n malattia o congedi vari.
Fontehttps://www.orizzontescuola.it/permessi-brevi-docenti-ore-annue-modalita-fruizione-e-recupero/