I trasferimenti vengono disposti in tre fasi distinte secondo l’ordine stabilito nel CCNI. Vediamo chi precede tra il docente lingua inglese di scuola primaria che chiede posto comune nella stessa scuola e il docente soprannumerario che chiede il rientro nella sede di ex-titolarità
Una lettrice ci scrive:
“Sono un’insegnante di scuola Primaria su posto comune, lo scorso anno sono stata perdente posto, pertanto, ho prodotto domanda di mobilità condizionata; quest’anno ho di nuovo presentato domanda di mobilità inserendo la precedenza per la scuola di ex titolarità poiché soprannumeraria. Nel caso in cui, nella scuola di ex titolarità dove chiedo rientro, dovesse liberarsi una cattedra su posto comune chi ha la
precedenza tra la mia richiesta e quella di una collega, già titolare, che ha prodotto domanda per il passaggio di ruolo dal posto di lingua inglese al posto comune? Ha la precedenza (nella scuola in oggetto e sull’unico posto comune) il docente soprannumerario che chiede regolarmente rientro (avendo prodotto domanda condizionata) o il docente già titolare che chiede passaggio di ruolo?”
Come più volte chiarito e come esplicitato nel CCNI, la mobilità per il prossimo anno scolastico viene disposta in tre fasi distinte:
I fase: trasferimenti all’interno del comune
II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale
I movimenti di cui parla la nostra lettrice sono dei trasferimenti che si collocano, ambedue, nella I fase
Trasferimento lingua inglese/posto comune nella scuola di titolarità
Questo movimento può essere chiesto solo dai docenti che hanno superato il triennio su posto lingua inglese nella scuola, come chiaramente indicato nella nota 0) dell’allegato 1 del CCNI, dove si stabilisce quanto segue:
“Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l’insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell’ambito dell’operazione di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli”
Si tratta di un movimento che risulta prioritario all’interno della I fase e rientra, infatti, nella prima operazione della sequenza operativa identificata dalla lettera A1):
A1) trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità
Trasferimento con precedenza nella scuola di ex-titolarità
Questo trasferimento interessa i docenti che hanno diritto alla precedenza prevista nell’art.13 comma 1 punto II) del CCNI riguardante il “personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”
La precedenza si applica a condizione che il docente sia nell’ottennio e che per ogni anno sia stata presentata domanda condizionata per il rientro nella scuola.
Si tratta di una precedenza che si applica nella prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto
Detta precedenza, come chiarisce il CCNI, opera esclusivamente all’interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.
Si tratta di un movimento della I fase che rientra nell’operazione della sequenza operativa identificata dalla lettera B):
B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell’art 13 del presente contratto; nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 18 comma 1, lettera A, nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all’art. 18, lettera C
Conclusioni
Il trasferimento da posto lingua inglese a posto comune nella stessa scuola Primaria di titolarità risulta quindi prioritario rispetto al trasferimento con precedenza del docente soprannumerario nell’ottennio che chiede il rientro nella stessa scuola su posto comune dove era titolare.
Nel caso indicato dalla nostra lettrice, l’unico posto comune disponibile nella scuola per il trasferimento sarà assegnato alla collega che è titolare nella scuola su posto lingua inglese, a meno che non abbia ancora raggiunto il triennio di permanenza su lingua inglese, requisito indispensabile in assenza del quale non può chiedere questo trasferimento su posto comune nella scuola di titolarità