Una delle domande maggiormente ricorrenti tra i diplomati magistrali che hanno i ricorsi pendenti è quella che chiede se anche loro devono presentare la domanda per l’aggiornamento delle Gae.
Con il decreto ministeriale numero 374 2019, oltre allo scioglimento della riserva per coloro che sono inseriti a pieno titolo, i docenti presenti potranno ottenere il trasferimento in una provincia diversa se in essa non vi sono più altri aspiranti. Appare chiaro che, per continuare ad usufruire della tutela delle loro posizioni, anche loro dovranno confermare l’iscrizione telematicamente, utilizzando l’applicazione del MIUR “Istanze online.
I diplomati magistrali che, all’opposto hanno ottenuto le immissioni in ruolo con la clausola risolutiva espressa di scioglimento in caso di esito negativo del contenzioso, non potranno presentare la domanda di aggiornamento e pertanto sono esonerati da questa incombenza. E questa una delle differenze principali all’interno della categoria dei docenti che aveva impugnato gli originari decreti di aggiornamento precedenti.
Aggiornamento dei punteggi
Ricordiamo che potranno essere inseriti titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014 (data del precedente aggiornamento), oppure conseguiti prima ma mai dichiarati, e comunque in possesso alla data di scadenza del bando. Per l’anno scolastico 2013/2014 i servizi successivi al 10 maggio andranno dichiarati solo se per quell’anno non si fosse già raggiunto il punteggio massimo dei 180 giorni di servizio. Secondo noi, ogni volta che il MIUR ripubblica le graduatorie per effetto di un decreto di aggiornamento delle GaE, i ricorrenti che hanno promosso ricorso contro le precedenti graduatorie hanno l’onere di impugnare le nuove graduatorie per non incorrere in una sentenza di improcedibilità del ricorso.
Tutela delle posizioni tutt’ora pendenti
L’altra questione riguarda il comportamento da adottare per tutti quegli altri soggetti che usufruiscono del provvedimento cautelare di inserimento con la riserva. La risposta proviene dagli avvocati stessi che avevano originariamente istruito i ricorsi. Essi consigliano di proseguire con le azioni di tutela adducendo la motivazione. Lo dice il Consiglio di Stato, tra tutte per esempio Cons. Stato n. 1395/2017: “La mancata impugnazione dell’atto di approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso proposto avverso atti intermedi della medesima procedura”. Per far questo ciascuno dovrà mettersi in contatto con il proprio avvocato per essere inserito in quello che viene definito un ricorso per motivi aggiunti.