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Docenti, rientro dopo il 30 aprile. Quando si proroga la supplenza. Guida con esempi

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Ricorso tfa sostegno soglia 18 trentesimiIl rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007. Il suddetto articolo prevede che

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Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

Come si calcolano i 90/150 giorni di assenza

Per il calcolo dei giorni non si tiene conto della data del 30 aprile (nel senso di contare i giorni di assenza fino al 30 aprile), ma della data di termine dell’assenza del titolare (cioè dopo il 30 aprile). L’art. 37 infatti dispone il rientro in servizio “dopo il 30 aprile”.

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Es. Se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 18 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile.
È ovvio che se già al 1° maggio il titolare ha raggiunto i 150/90 giorni di assenza, il calcolo è superfluo.
Altrimenti bisogna andare a ritroso partendo dalla data di presunto rientro del titolare (che ovviamente sarà dopo il 30 aprile).
È altresì ovvio che anche un solo giorno di effettivo rientro in servizio nelle classi del titolare prima del 30 aprile interrompe la supplenza e il conteggio dei 150/90 gg. di assenza.

I giorni di sospensione delle lezioni

Sono sempre ricompresi nei 150/90 giorni di assenza anche se il titolare effettua dei rientri “formali” in detti periodi.

La continuità didattica richiamata dalla norma è interrotta esclusivamente dal rientro in classe del docente, non dal rientro formale durante eventuali periodi di sospensione delle lezioni.

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Nella Nota MIUR n. 16294 del 28/10/2016 tale caso è inserito al punto c) richiamando l’Orientamento ARAN dell’ottobre dello stesso anno in un cui si specifica che “…dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica degli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.”.

Facciamo un esempio.

Il docente titolare è assente dal 15/11 al 22/12. Durante tutto il periodo di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale) non produce certificazione di assenza. Poi si assenta nuovamente a partire dal 7 gennaio fino al 30/4 o data successiva. Al supplente in servizio fino al 22/12 viene confermato il contratto dal 7/1, senza pagamento delle vacanze, per continuità didattica (art. 7/5 DM 131/07).

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Molte scuola commettono l’errore di azzerare i giorni di assenza del titolare di novembre e dicembre ricominciare a contarli dal 7/1 ai fini del conteggio dei 150/90 gg. di assenza.

In questi casi, invece, anche tutto il periodo della sospensione delle lezioni rientra in pieno nel conteggio dei 150/90 gg. richiesti dalla norma, anche se di fatto il titolare non ha prodotto nessuna assenza formale. Ciò perché, come conclude l’ARAN nell’orientamento citato “…ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del dipendente”.

Cosa che non avviene perché il docente titolare non rientra di fatto nelle classi (ovviamente lo stesso esempio vale per le vacanze di Pasqua).

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In conclusione, se il docente titolare rientra dopo il 30 aprile ed è stato sempre assente dall’inizio dell’anno o comunque per almeno 150 gg. (90 per le classi terminali) ma è rientrato formalmente durante le vacanze di Natale e di Pasqua (ovvero durante tali periodi non produce alcuna certificazione di assenza), il diritto del supplente a rimanere in servizio rimane intatto in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono da considerarsi compresi nell’assenza minima richiesta (150/90 gg.).

Il docente titolare può rientrare in servizio anche solo in alcune classi

Il primo caso è quello del docente titolare che insegna in due classi, una I o II media o dal I alla IV classe superiore (comunque una classe non terminale) e una III media o un V superiore, (comunque classe terminale) e ha effettuato nella classe non terminale un numero giorni di assenza continuativi inferiori ai 150, mentre nella classe terminale ha effettuato un numero di giorni di assenza continuativi superiori ai 90 giorni.

Il titolare fino al suo rientro è sostituito da un solo supplente in tutte le classi.

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Si chiede al rientro dopo il 30 aprile in quali classi avverrà la sua messa a disposizione e come verrà utilizzato il supplente che l’ha sostituito.

Se al rientro dopo il 30 aprile il docente titolare avrà totalizzato, nella classe non terminale, un numero di giorni di assenza continuativa inferiore a 150 giorni, dovrà riprendere effettivo servizio nella classe non terminale, mentre il supplente, in presenza dell’assenza continuativa di almeno 90 giorni, proseguirà l’insegnamento solo nella classe terminale.

Il supplente, quindi, non decade dalla supplenza e mantiene la continuità didattica nella classe terminale ma non in quella non terminale. In questi casi, infatti, si applica l’art. 7 comma 4 del DM 131/07.

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Il secondo caso è quello della docente titolare (es. I o II grado) che ha avuto una riduzione di orario per allattamento ed è stato di fatto assente per quelle 5 ore per il numero di giorni stabiliti dall’art. 37 (150/90), sostituita da un supplente, mentre ha continuato ad insegnare per le 13 ore restanti.
Termina l’allattamento dopo il 30 aprile e per le 5 ore (quindi solo per alcune classi) ha maturato l’assenza di 150/90 gg.

In questo caso la docente titolare non potrà più rientrare in classe per le 5 ore che rimarranno così al supplente per continuità didattica, mentre continuerà ad insegnare per le 13 ore.
Avrà quindi 13 ore di lezione e 5 a disposizione. Al supplente rimarranno le 5 ore.

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/guida/docenti-rientro-dopo-il-30-aprile-quando-si-proroga-la-supplenza-guida-con-esempi/

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