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GAE: Su IOL al via domande per aggiornamento graduatorie dal 26 aprile al 16 maggio. Qui lo speciale PSN con tutte le info

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E’ stato pubblicato oggi, 24 aprile, il decreto 374/19 con tutti gli allegati (scaricabili da qui), che regolerà il prossimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento che potrà essere fatto per la prima volta su Istanze on line nella finestra dal 26 aprile al 16 maggio entro le ore 14.00 con validità triennale fino all’a.s. 2021/22.
Questa insieme a poche altre, ma importanti, novità rispetto agli anni passati tra le quali la possibilità di reinserimento in GAE per i docenti che ne erano stati cancellati per mancata presentazione dell’istanza in occasione dei precedenti aggiornamenti. Sarà inoltre consentita anche la possibilità di cambiare provincia e scegliere quelle province nelle quali le GAE sono esaurite. Altra novità riguarderà la possibilità per i docenti di Infanzia e Primaria di avere valutato il servizio svolto nelle sezioni primavera.

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Possono confermare/aggiornare l’iscrizione con riserva i diplomati magistrali che hanno i ricorsi pendenti per i quali duenque non sia arrivata ancora la sentenza di merito in adeguamento al parere espresso in adunanza plenaria dal CdS. Questi ultimi possono anche cambiare provincia, sempre mantenendo la condizione della riserva. Sono viceversa esclusi dalla presentazione della domanda i diplomati magistrali che sono entrati in ruolo, sebbene con clausola risolutiva apposta sul contratto, per effetto delle vertenze in corso.

Saranno anche aggiornate le graduatorie d’istituto di prima fascia, tramite la presentazione del modello B da parte degli aspiranti presenti nelle GAE. Le date di questa procedura andranno dal 15 luglio al 29 luglio.

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Cosa potranno fare gli aspiranti:

Confermare: la propria permanenza nella provincia di precedente inserimento con il medesimo punteggio

Aggiornare: il punteggio con cui si è inseriti nella GAE

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Trasferirsi: da una provincia all’altra, anche con riferimento alle provincie in cui le graduatorie sono esaurite

Reinserirsi: nelle GAE dopo la cancellazione causata dalla mancata presentazione della domanda in un precedente triennio di aggiornamento, con il recupero del punteggio allora riconosciuto e la possibilità di aggiornarlo con i servizi e i titoli maturati in seguito.
L’eventuale mancata presentazione della domanda nei termini previsti (16 maggio) comporterà la cancellazione dalla graduatoria per il triennio di validità dell’aggiornamento stesso.

Attenzione andrà posta sull’obbligo, per coloro che sono presenti nelle graduatorie d’istituto anche di seconda e terza fascia, di confermare mediante il sistema Polis Istanze on-line l’indicazione delle medesime scuole già inserite con le graduatorie d’istituto, compresa la cosiddetta “scuola polo” (quella che gestisce la domanda). Ciò non impedisce la possibilità di indicare per l’aggiornamento delle GAE una provincia diversa rispetto a quella relativa alle graduatorie d’istituto.

Università
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Aggiornamento dei punteggi:

Potranno essere inseriti titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014 (data del precedente aggiornamento), oppure conseguiti prima ma mai dichiarati, e comunque in possesso alla data di scadenza del bando.

Per l’anno scolastico 2013/14 i servizi successivi al 10 maggio andranno dichiarati solo se per quell’anno non si fosse già raggiunto il punteggio massimo dei 180 gg di servizio.
Qui il nostro servizio on line per il calcolo automatico del punteggio di servizio
Qui il decreto e tutti gli allegati scaricabili anche dalla sezione specifica sul sito Miur.

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Di seguito tutti i chiarimenti della FLC in una ottima scheda scaricabile da qui:

Chi deve presentare la domanda Tutti coloro che sono già inseriti in graduatoria (anche con riserva) devono presentare la domanda anche al solo fine di confermare l’iscrizione e l’eventuale inserimento con riserva (chi non presenta la domanda sarà depennato).

Possono chiedere di essere reinseriti i docenti precedentemente cancellati dalle GAE perché non avevano presentato domanda di conferma/aggiornamento Non possono presentare la domanda i docenti assunti in ruolo, sebbene con clausola risolutiva apposta sul contratto per effetto di una vertenza in atto e i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli rispetto all’inserimento nelle GAE.

Cosa può fare chi è già incluso •    aggiornare il proprio punteggio

•   confermare la propria iscrizione (anche con riserva);

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•    trasferirsi da una ad un’altra provincia;

•   sciogliere la riserva (per chi abbia conseguito il titolo di accesso entro i termini della presentazione della domanda e fosse già inserito con riserva).

Quando e come si scioglie la riserva •    La riserva, per coloro che non hanno ancora acquisito il titolo di abilitazione, può essere sciolta, con una specifica procedura on-line, entro il 16 maggio 2019.

• Contestualmente allo scioglimento della riserva sarà attribuito il punteggio relativo all’abilitazione conseguita.

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• Chi non acquisisce il titolo entro quella data resta comunque in graduatoria con riserva che potrà sciogliere negli anni successivi secondo le modalità fissate dal Ministero.

•  L’iscrizione con riserva non consentirà all’interessato la possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato né dalle graduatorie ad esaurimento né dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di I fascia.

•  Naturalmente sarà possibile acquisire supplenze dalla III fascia d’istituto come non abilitati, qualora si sia inclusi o si chieda l’inclusione nella stessa.

A chi si presenta la domanda e come •  Le domande si presentano con modalità web attraverso le istanze on-line del MIUR.

• Solo la documentazione non autocertificabile (titoli di preferenza relativi alla Legge 104/92 e titoli di riserva ai sensi della Legge 68/99) va presentata alla sede territoriale – USR della provincia in cui si è già inseriti o si intende trasferirsi. Direttamente o per Raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale).

Quando si presenta la domanda per l’inclusione nella prima fascia delle graduatorie d’istituto •  La domanda per le graduatorie d’istituto sarà presentata successivamente on-line (dal 15 al 29 luglio).

•    Le scuole prescelte potranno appartenere anche ad una provincia diversa da quelle prescelte per le graduatorie provinciali.

•  Nelle graduatorie d’istituto si è inclusi in prima fascia sulla base del punteggio nella graduatoria ad esaurimento.

• Coloro che sono inseriti anche in II o III fascia delle graduatorie d’istituto dovranno riconfermare con il modello B le medesime istituzioni scolastiche indicate al momento dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto. Resta fermo comunque il diritto a cambiare provincia per l’inserimento in GAE.

L’aggiornamento del punteggio • Si possono dichiarare tutti i nuovi titoli conseguiti dopo il 10/5/2014 (data di scadenza delle domande precedenti).

•  È possibile chiedere anche la valutazione di titoli precedenti non dichiarati e valutati.

• I titoli e i servizi già dichiarati mantengono la loro valutazione. Non è possibile modificare le scelte fatte negli anni precedenti sia rispetto ai 30 punti sia rispetto ai servizi non specifici.

• I docenti che chiedono il reinserimento nelle GAE hanno diritto al recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione. Dovranno dunque dichiarare i titoli culturali e di servizio acquisiti successivamente rispetto alla cancellazione.

Titoli di preferenza e priorità nella scelta della sede (legge 104/92) • Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Quindi il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono. Analogamente, anche coloro che debbono confermare il diritto a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli articoli 21 e 33 della legge n.104 del 1992, dovranno compilare l’apposita sezione H4, fermi restando gli adempimenti previsti in relazione all’invio della documentazione attestante il diritto alla precedenza. La sezione H4 deve essere compilata anche dagli aspiranti che acquisiscono per la prima volta il titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento/permanenza.
Titoli di riserva (legge 68/99) • Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione. In quest’ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta. Rimangono confermati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in relazione all’invio della documentazione attestante il diritto alla riserva. Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
Servizio svolto nelle “Sezioni Primavera” • Per la prima volta nell’ambito delle GAE, sulla base degli artt. 2 e 3 comma 5 del D.M. 335/2018, sarà possibile chiedere la valutazione del servizio svolto presso le sezioni primavera, che sarà valutato, per ciascun anno scolastico, per un massimo di 6 punti nelle graduatorie della scuola dell’Infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.
Servizio militare di leva e servizi sostituivi • Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
Elenchi prioritari e progetti regionali •    Il personale inserito negli elenchi prioritari (DM n. 82 e n.100 del 2009, n. 68 e 80 del 2010 e n. 92 del 2011) ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell’attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l’intero anno (mod. 1 – sez. C5).

•    Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto.

•    E’ valutabile come servizio di insegnamento la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa convenzione con il MIUR della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’anno scolastico 2012/2013. La partecipazione a tali progetti andrà indicata nell’apposita sezione del modulo domanda relativa ai servizi (sezione E per i docenti di Strumento e di I e II fascia e sezione G1 per i docenti di III e IV fascia).

•    Le attività progettuali prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc). sono valutabili, in relazione ai giorni di effettiva prestazione, come indicato nella tabella di valutazione di titoli di III fascia delle graduatorie di Istituto (nota 19, punto D primo periodo) allegata al D.M. 131/2007.

Confluenza dei servizi in rapporto nelle nuove classi di concorso (DPR 19/2016 e successive integrazioni e modifiche) • A seguito dell’adeguamento alle nuove classi di concorso gli aspiranti inclusi nelle GAE di nuove classi di concorso nelle quali sono confluite più classi di concorso del previgente ordinamento possono chiedere il ricalcolo del punteggio dei servizi pregressi. A tal fine i servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici Der la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016, richiesta.
Elenchi del sostegno •    Per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col punteggio conseguito in graduatoria.

•    Per tutti gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell’ambito di questa nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di I grado nella quale sia inserito col massimo punteggio.

•    Per la scuola secondaria di II grado (ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) le aree disciplinari del sostegno a decorrere dal presente aggiornamento sono unificate. Pertanto è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell’ambito di questa nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di II grado nella quale sia inserito col massimo punteggio.

Valutazione del servizio svolto su posto di sostegno • Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione indipendentemente dall’area disciplinare in cui è stato prestato. In mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.
Pubblicazione delle graduatorie • Compete alle singole sedi territoriali – USR pubblicare le graduatorie.

• I singoli candidati saranno graduati con il punteggio complessivo e in base ai titoli di preferenza o precedenza.

•    Per il sostegno e per l’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria saranno pubblicati elenchi distinti.

Reclami e ricorsi • I reclami vanno presentati alla sede territoriale – USR entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

• I ricorsi avverso le graduatorie definitive vanno presentati in base alla previsione degli ordinamenti (recente sentenza Corte di Cassazione: giudice ordinario).

 

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