La nota Miur del 2 aprile 2019 sul rigetto delle abilitazioni conseguite in Romania con il titolo di “Programalui de studi psichopedagogice, Nivel I e Nivel II“ continua a far discutere.
Abilitazione e specializzazione sostegno in Romania. Miur: elenco titoli non riconosciuti
Dopo la risposta ottenuta dalla Commissione europea dallo studio legale Leone-Fell pubblichiamo l’intervento dell’Avv. Maurizio Danza per www.dirittoscolastico.it
Il MIUR – scrive l’Avv. Danza – nell’avviso non ha tenuto in alcuna considerazione del principio dell’accesso parziale disciplinato dal combinato disposto dell’art. 1 bis del D.lgs.n.206/2007 di attuazione dellaDirettiva 2005/36/CE secondo cui “Il presente decreto disciplina, altresi’, il riconoscimento delle qualifiche professionali gia’ acquisite in uno o piu’ Stati membri dell’Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell’accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonche’ i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro”, e dal successivo art. 5 septies co.1 del medesimo D.lgs.n.206/2007 .
Il MIUR – conclude l’Avv. Danza – in riferimento alle istanze presentate, come si legge dall’avviso n.5636 del 2 aprile 2019 non ha mai disposto un accertamento finalizzato alla verifica di quei “requisiti minimi” tali da garantire così l’ “espletamento minimo della funzione docente “, che nel caso di specie avrebbe potuto condurre ad esempio alla ammissione alla II° fascia aggiuntiva nelle graduatorie di istituto, salvaguardando così anche nell’ordinamento scolastico, il diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea .