ha pubblicato un Avviso con il quale ha fornito dei chiarimenti in merito all’abilitazione e alla specializzazione su sostegno conseguite in RomaniLe indicazioni riguardano nello specifico i percorsi denominati “Programalui de studi psichopedagogice, Nivel I e Nivel II“.
Riconoscimento abilitazione: presupposti e condizioni
Per ottenere il riconoscimento è necessario possedere una qualifica professionale che, in base alle norme del Paese ove è stata conseguita, permetta l’esercizio della professione di docente abilitato all’insegnamento (Formazione Regolamentata).
Il riconoscimento può essere:
- ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano, secondo quanto previsto dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 206/2007.
Riguardo alla professione docente, sottolinea il Miur, il riconoscimento non avviene in maniera automatica – “riconoscimento automatico” – ma tramite il “Sistema Generale”, che prevede la valutazione della formazione tramite la comparazione dei percorsi formativi previsti nei due Stati Membri coinvolti.
Riconoscimento abilitazione: indicazioni Ministero rumeno
Nell’Avviso, il Miur informa di aver avviato a partire dal 2016 una interlocuzione istituzionale con il Ministero rumeno dell’educazione nazionale e della ricerca scientifica, conclusasi nel novembre 2018 con l’invio di una Nota ufficiale.
L’interlocuzione era stata avviata dopo che il Miur ha constatato l’esistenza di due diversi certificati rilasciati dal Ministero rumeno: uno attestante la conformità alla Direttiva; un altro che attesta esclusivamente il compimento di un programma di formazione psicopedagogica.
Nella nota del Ministero rumeno si indica che:
- il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania, essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania;
- l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari.
Alla luce di quanto detto sopra, il Ministero rumeno non riconosce la formazione svolta dai cittadini italiani.
Abilitazione in Romania, Miur: non può essere riconosciuta
Stando a quanto sopra riportato, il Miur comunica che i percorsi “Programalui de studi psichopedagogice, Nivel I e Nivel II” non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate.
Infatti, non essendo sufficiente il certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica per insegnare in Romania, il titolo non può essere riconosciuto in Italia.
Specializzazione in Romania: non può essere riconosciuta
Il Miur, nella nota succitata, ha affrontato anche la questione della specializzazione su sostegno e del relativo riconoscimento in Italia.
L’insegnamento su sostegno in Romania rientra a nell’ambito dell’educazione speciale, in apposite scuole speciali, e non nelle classi comuni come avviene in Italia.
Pertanto, non c’è corrispondenza con l’ordinamento scolastico italiano che prevede che gli alunni con bisogni educativi speciali studino nelle classi comuni con il supporto dell’insegnante di sostegno e non frequentino scuole speciali a loro dedicate
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