Graduatoria interna di istituto: forniamo delle ulteriori indicazioni sul corretto calcolo che le scuole devono adottare quando si tratta di docenti attualmente titolari su posto di sostegno e che abbiano servizio di pre ruolo “misto”, ovvero alcuni degli anni del servizio pre ruolo complessivo sono stati prestati sul sostegno e quindi devono essere raddoppiati.
La normativa
I riferimenti sono la Premessa e le note 1 e 4 della tabella allegata al CCNI 2019.
Si specifica che La valutazione degli anni del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (6 punti per ogni anno).
Nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:
- i primi 4 anni sono valutati 3 punti per ogni anno
- il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due punti per ogni anno), pertanto:
Nel caso della graduatoria interna di istituto, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all’attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:
• primi 4 anni (valutati per intero): 4×3= 12 pp.
• rimanenti 2 anni (valutati 2/3): 2×2= 4
totale 12 pp. + 4 p.= 16 pp.
E che:
“Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti ex DOS, il punteggio è raddoppiato.”
Come effettuare il calcolo
Pertanto, anche in conformità con ciò che avviene nella mobilità a domanda attraverso la schermata di istanze online:
• un primo calcolo deve essere effettuato per gli anni complessivi di pre ruolo (a cui viene effettuato il calcolo appunto del pre ruolo: “primi 4 anni per intero successivi per i 2/3”);
• un secondo calcolo (che nella mobilità a domanda ha infatti una casella a parte e quindi è aggiuntivo), viene effettato esclusivamente per gli anni di sostegno che devono essere raddoppiati ai quali viene quindi ri – effettuato lo stesso calcolo del pre ruolo (“primi 4 anni per intero successivi per i 2/3”).
Se quindi ho il punteggio derivante da 4 anni di pre-ruolo tutti svolti sul sostegno che vale 24 punti (4×3=12 + 4×3= 12 totale 24 pp.) sia nella mobilità volontaria che d’ufficio, quello derivante da 8 anni tutti svolti sul sostegno assomma a 48 punti nella mobilità volontaria ed a 40 in quella d’ufficio
• Volontaria: 8×6= 48 pp.
• D’ufficio: 4×3 = 12 + 4×2 = 8 totale 20 pp. + Raddoppio per il sostegno: 4×3 = 12 + 4×2 = 8 totale 20 pp.
Totale pre ruolo 40 pp.
Calcolo misto
Ci può però essere il caso del docente che abbia svolto parte degli anni di pre ruolo sul sostegno col titolo, e la restante parte su posto normale oppure su posto di sostegno ma senza essere in possesso del titolo.
Facciamo degli esempi
Il docente che ha svolto 10 anni complessivi di pre ruolo di cui 5 su sostegno con il titolo avrà questo calcolo:
• 10 anni complessivi di pre – ruolo: 4×3= 12 pp. e 6×2= 12. Pp. totale 24 pp.
• A questo si aggiungono i 5 anni prestati su sostegno (per effettuare il raddoppio): 4×3=12 e 1×2=2 totale 14 pp.
Complessivi 38 pp.
ATTENZIONE: non bisogna commettere l’errore di effettuare il raddoppio degli anni svolti sul sostegno distinguendo se tali anni rientrano tra i “primi” 4 anni di pre ruolo o nei “successivi” (complessivamente svolti).
Nel senso che quando si indica i “primi” 4 anni di sostegno che vanno raddoppiati sono appunto i primi (in assoluto) svolti sul sostegno, indipendentemente quindi se il primo di questi rientra nei primi 4 anni di pre ruolo o negli ultimi anni di pre ruolo complessivamente svolti.
Per rimanere nell’esempio precedente:
• docente A ha 10 anni di pre ruolo complessivi, di cui 5 svolti sul sostegno.
Questi 5 anni di sostegno sono gli ultimi 5 anni di pre ruolo dei 10 complessivi (es. posto comune: 2008/09 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 – 2012/13; posto sostegno: 2013/14 – 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – 2017/2018);
• docente B ha 10 anni di pre ruolo complessivi, di cui 5 svolti sul sostegno. Questi 5 anni di sostegno sono i primi 5 anni di pre ruolo dei 10 complessivi (posto sostegno: 2008/09 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 – 2012/13; posto comune: 2013/14 – 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – 2017/2018).
Il docente A e il docente B avranno lo stesso calcolo e lo stesso punteggio in riferimento al raddoppio degli anni di sostegno (primi 4×3=12 e successivi 1×2=2 totale 14 pp.)
Tale calcolo è confermato da alcuni Uffici Scolastici, tra cui quello di Vicenza
Fino al 2015 gli ATP calcolavano il punteggio ai docenti che erano nella DOS (Dotazione organica di sostegno).
Si ricorda infatti che i docenti su posto di sostegno di II grado non avevano una titolarità di scuola ma facevano parte tutti della DOS, e ogni anno richiedevano utilizzazione.
Pertanto, ai fini dell’inserimento nella graduatoria DOS presentavano all’ATP di riferimento tutta la documentazione (servizi, titoli ecc.) e l’Ufficio calcolava loro il punteggio tenendo conto però non della mobilità a domanda ma di quella d’ufficio, che è appunto la stessa modalità di calcolo che avveniva per tutti i docenti di infanzia, primaria e I grado titolari su sostegno.
Ora anche i docenti ex DOS sono titolari di scuola ma il calcolo del loro punteggio è demandato alla scuola di titolarità e non all’ATP. Ma in ogni caso il calcolo segue comunque le stesse regole.
Nella scheda (ex) DOS che alleghiamo, l’Ufficio Scolastico di Vicenza, in conformità con ciò che avviene anche nella mobilità a domanda (schermata di istanze online), distingue le tipologie di servizio e, in particolare, per il servizio pre ruolo effettua un primo calcolo con TUTTI gli anni di pre ruolo complessivamente prestati (i primi 4 anni x 3 e i successivi x2), poi, quando si inseriscono SOLO QUELLI SVOLTI SU SOSTEGNO viene effettuato nuovamente lo stesso calcolo (i primi 4 anni x 3 e i successivi x2), senza ovviamente considerare, come detto, se gli anni svolti del sostegno rientrano o meno nei “primi” 4 anni di pre ruolo o nei successivi.