Oramai l’indirizzo assunto dalla massima giurisprudenza in materia di responsabilità in caso di infortuni accorsi agli studenti pare essere consolidata. Come si può ben rilevare da questa sentenza della Cassazione.
Fatto
La controversia riguarda un incidente occorso al minore Xdell’età di (OMISSIS) anni il quale, mentre si trovava nel centro di ricreazione estivo allestito e gestito dal Comune di x, era finito contro a una vetrata che, non essendo (in tesi) a norma, si era sfondata lasciando incastrata la gamba del piccolo che, nel tentare di estrarla, si era provocato una profonda lacerazione, con postumi permanenti giudicati del 6% da un CTU, nominato dalla Corte d’appello. La domanda era stata rigettata in primo grado perchè era risultato incontroverso che la vetrata fosse in vetro temperato, da ritenersi all’epoca a norma, e sotto il profilo della dinamica del sinistro, non era stata fornita adeguata prova che il fatto fosse ascrivibile alla spinta di una compagna di scuola, indicata come causa dello sfondamento e, comunque, all’omessa vigilanza sul minore da parte del personale della struttura gestita dal Comune. La Corte di merito assumeva che al Comune non potesse ascriversi una condotta di negligenza nel sorvegliare un soggetto affetto da un disturbo di ipercinesi non dichiarato dai genitori al momento dell’iscrizione al campo estivo.
Responsabilità dei docenti per infortuni agli studenti: non basta dimostrare di aver esercitato la vigilanza
La Corte di Cassazione – Sez. civile Ordinanza n. 30602 del 27 novembre 2018 si pronuncia in questo modo:
In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c. non è sufficiente la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa, qualora sia mancata l’adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23202 del 13/11/2015, ove si è ritenuto che la Corte territoriale – in relazione al danno determinato dalla caduta a terra di uno studente di una scuola media inferiore, in conseguenza della contesa di una sedia con un compagno – avesse omesso di verificare l’approntamento, in via preventiva, di cautele idonee a scongiurare situazioni di pericolo in un caso nel quale gli alunni erano stati affidati al personale ausiliario nello svolgimento di attività extracurricolare). Ne deriva che l’imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell’ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l’evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze (v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2016; Cass. civ. 22 aprile 2009, n. 9542; Cass. civ. 18 aprile 2001, n. 5668; Cass. civ. 21 agosto 1997, n. 7821; Cass. civ. 24 febbraio 1997, n. 1683; Cass. civ. 22 gennaio 1990, n. 318).
Quando il preposto alla vigilanza può dirsi non responsabile
Il preposto alla sorveglianza, difatti, si può liberare della presunzione di colpa diretta e specifica su di esso gravante ex art. 2048 c.c. (di natura contrattuale), dimostrando in concreto, anche solo per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale di fatti ad esso non imputabili, e provando di avere adottato, rispetto a quella sequenza causale, in via preventiva e con valutazione ex ante, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all’insorgere della serie di fatti sfociati nella produzione del danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010; Cass.Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002).
Fontehttps://www.gildavenezia.it/78764-2/
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