Quali titoli di studio sono validi per la partecipazione al prossimo concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado?
Requisiti concorso
- Costituisce titolo di accesso al concorso per i posti comuni:
– il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
- Per i posti comuni, inoltre, possono partecipare al concorso, senza conseguire i 24 CFU, coloro i quali sono in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente
- Costituisce titolo di accesso al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico:
– il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di laurea oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
I sopra indicati requisiti saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’a.s. 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ossia il diploma.
- Costituiscono titolo di accesso al concorso per i posti di sostegno:
– i succitati requisiti (quelli per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP) più il titolo di specializzazione su sostegno.
- Docenti con 3 annualità di servizio:
– i docenti con tre annualità di servizio, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, potranno partecipare al concorso con la sola laurea, senza quindi i 24 CFU per una delle classi per le quali hanno un anno di servizio. Tale beneficio, come la riserva del 10% di posti, è previsto soltanto “in prima applicazione”, cioè per il primo dei concorsi che saranno banditi ogni due anni.
Titoli di studio
I titoli di studio previsti per l’accesso alle varie classi di concorso della scuola secondaria sono indicati nel DPR 19/2016, come modificato dal successivo DM 259/2017.
Nella Tabella A, allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
Nella Tabella B, allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
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Nuove classi di concorso. Regolamento in GU: è in vigore dal 23 febbraio
Esistono anche servizi online che facilitano la consultazione per titolo di accesso
Modifiche D.M. 259/2017
Evidenziamo che le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di concorso, ma solo quelle riportate nell’allegato A, secondo quanto di seguito indicato:
Alla tabella A allegata al DPR n.19/2016 sono apportate le seguenti correzioni: dove è scritto: “LICEO SPORTIVO” leggasi: LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO”; dove è scritto: “LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali” leggasi: “ LM11-Scienze per la conservazione dei beni culturali”.
Decreto Ministeriale 259 del 9 maggio 2017
DM 259-17 – Allegato B assegnazioni insegnamenti primo grado
DM 259-17 – Allegato C assegnazioni insegnamenti istituti professionali
DM 259-17 – Allegato D assegnazioni insegnamenti istituti
DM 259-17 – Allegato E assegnazioni insegnamenti licei
dm n. 259 del 9 maggio 2017 il file completo
Puoi controllare i titoli di accesso anche attraverso la scheda del Miur
Concorso docenti secondaria: novità numero procedure partecipazione
Tra le novità introdotte dalla legge di bilancio, che ha modificato il D.lgs. 59/2017, ricordiamo quella relativa al numero di procedure per la quali si può partecipare che, rispetto al passato, viene limitato.
Concorso docenti secondaria: CdC di partecipazione
Così leggiamo nell’articolo 3, comma 5, del novellato D.lgs. 59/2017:
I candidati indicano nella domanda di partecipazione per quali contingenti
di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola
regione, per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno, qualora in
possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 5.
Ciascun candidato, dunque, può partecipare al concorso, in una sola regione per: una sola classe di concorso della scuola secondaria di primo grado; una sola classe di concorso della scuola secondaria di secondo grado; i posti di sostegno.
Concorso docenti: max procedure partecipazione
Ciascun candidato, alla luce di quanto detto sopra e fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, può partecipare al massimo a quattro procedure:
- per la scuola secondaria di primo grado (per una sola CdC);
- per la scuola secondaria di secondo grado (per una sola CdC);
- per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado;
- per i posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado.
FONTE: https://www.orizzontescuola.it/concorso-secondaria-chi-puo-accedere-corrispondenza-tra-laurea-e-classi-di-concorso/