Il nuovo CCNI scuola dispone che a partire dalla mobilità a.s. 2020/2021 i docenti non potranno presentare domanda volontaria di trasferimento e di passaggio di ruolo/cattedra per tre anni. Vediamo le condizioni
Codice puntuale di scuola
I docenti che nella domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra e/o di ruolo esprimeranno i codici puntuali delle scuole e dovessero ottenere il movimento in una delle scuole indicate, non potranno presentare domanda di trasferimento per 3 anni.
Si precisa che non vi è nessuna differenza se la scuola si ottenga nel movimento provinciale o interprovinciale.
In questi casi, se invece ottengo il movimento attraverso i codici “comune”, “distretto” o “provincia” (solo nei casi interprovinciali) non si è soggetti al vincolo.
Resta inteso che il vincolo non c’è neanche se in quel comune esiste una sola scuola e la ottengo appunto attraverso il codice sintetico.
Come si sa un’altra novità è la possibilità di poter esprimere nella domanda anche icodici sintetici “comune” e “distretto” mentre non ci sarà più l’espressione del codice di ambito.
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Il vincolo triennale può esserci con le espressione di tali codici?
Sì, quando attraverso il codice sintetico ottengo una scuola del comune di attuale titolarità.
Ovviamente ciò riguarda esclusivamente i movimenti provinciali e se all’interno della domanda di trasferimento chiedo altra tipologia di posto rispetto a quella di titolarità oppure richiedo domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo. In più c’è il caso delle città metropolitane con il codice sub comunale.
È infatti noto come per esempio il codice “comune”, a meno che non si parli di città metropolitane, non è possibile esprimerlo se richiedo trasferimento per la stessa tipologia di posto. Il sistema infatti non permette di esprimere la propria scuola di titolarità ma neanche i codici sintetici che comprendono quella scuola se chiedo un trasferimento per la tipologia di posto di attuale titolarità.
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Quando si può richiedere il codice della scuola o del comune di titolarità?
Si può richiedere in due casi:
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Se richiedo solo o anche altra tipologia di posto rispetto quella di titolarità. Es. nella domanda di trasferimento esprimo sia posto comune che di sostegno oppure, se ho terminato il quinquennio sul sostegno, esprimo solo posto comune. In questi casi posso infatti sia esprimere la mia scuola di titolarità che i codici sintetici che la comprendono (partecipo alla II fase).
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Se richiedo passaggio di cattedra e/o di ruolo. In questo caso infatti posso sia esprimere la mia scuola di titolarità che i codici sintetici che la comprendono (partecipo alla III fase).
In ultimo abbiamo il caso delle città metropolitane per cui con il codice sub comunale mi muovo in I fase.
Ebbene, se rientro in uno di questi casi e attraverso il codice puntuale della mia scuola di titolarità ottengo il movimento oppure lo ottengo in una qualsiasi delle scuole del mio comune di titolarità attraverso codice sintetico, ho il vincolo triennale.
Sostanzialmente il concetto è questo: qualunque movimento io faccia e qualunque sia il codice che esprimo, se ottengo la mia scuola di titolarità o una qualsiasi scuola del mio comune di titolarità ho il vincolo triennale. Fermo restando, come abbiamo già detto, che il vincolo c’è in ogni caso se esprimo e ottengo qualunque scuola indicata puntualmente.
A chi non si applica il vincolo
Anche quando si dovesse rientrare in una delle opzioni descritte il vincolo non si applica:
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ai docenti beneficiari delle precedenze art. 13 se hanno ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
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ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
FONTE: https://www.orizzontescuola.it/mobilita-docenti-vincolo-triennale-chiarimenti-sui-codici-della-domanda/