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Mobilità 2019: Pubblicata ordinanza, domande da lunedì 11 marzo. Modalità di presentazione e indicazione preferenze

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Corsi di perfezionamentoPubblicato da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il testo ufficiale delle ordinanze contenenti le informazioni relative alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2019/20.

Il personale docente che vuole presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico potrà farlo dall’11 marzo al 5 aprile 2019. Per ilpersonale educativo le istanze potranno essere presentate dal 3 al 28 maggio 2019. Per il personale ATA le istanze potranno essere presentate dall’1 al 26 aprile 2019.

Per la mobilità professionale e territoriale verso le discipline specifiche dei Licei Musicali la presentazione delle domande è stabilita dal 12 marzo al 5 aprile 2019. Per gli insegnanti di religione cattolica le domande, infine, potranno essere presentate dal  12 aprile al 15 maggio 2019.

In allegato in fondo a questo articolo è possibile scaricare le ordinanze per il personale docente, ATA ed educativo e per insegnanti IRC e il testo ufficiale del contratto triennale di mobilità 2019/20-2021/22.

Riportiamo di seguito preziose indicazioni dalla presentazione delle domande all’indicazione delle preferenze. Ricordiamo che a questo link potete trovare la guida PSN potete trovare le indicazioni a tutte le novità della mobilità 2019/20.

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il personale docente ed ATA è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ saranno fomite indicazioni operative e la modulistica necessaria. I docenti che effettuano la mobilità professionale
e territoriale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali inviano le domande in forma cartacea utilizzando i modelli presenti nella sezione MOBILITA’ del sito.

La procedura on line è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate nei termini. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo eduniversità telematica ecampus
inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al Sidi delle domande del proprio ruolo. L’Ufficio territorialmente competente provvede all’acquisizione della domanda a sistema, ove previsto. Analoga possibilità è consentita al personale che ha richiesto e non ottenuto la mobilità professionale verso i licei musicali.

DOCENTI

DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO DI CATTEDRA
1. I docenti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità. Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, parteciperà d’ufficio al punto A) – EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE – dell’allegato 1 del CCNI 2019 seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune. Nel caso di personale in esubero tale assegnazione comporta l’obbligo di presentare domanda di mobilità; diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità d’ufficio a punti O e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini. Il personale immesso in ruolo ai sensi dell’art 1, comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non ha ottenuto nel corso della mobilità 2018/19 una sede di  titolarità partecipa alle operazioni solo tra province diverse secondo la tabella di prossimità tra province a partire dalla prima preferenza espressa ovvero dalla provincia di immissione in ruolo in caso di domanda non presentata. Pertanto tutte le preferenze espresse da questi docenti verranno considerate a partire dal punto i) – EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE – dell’allegato 1.

I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell’apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate.
È consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l’aspirante sia in possesso dell’abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l’estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la ordinanza ministeriale 13 agosto
1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena l’interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 425 del decreto legislativo n. 297/94. A tal fine le operazioni di mobilità in ingresso per le scuole di lingua slovena saranno convalidate dall’Ufficio competente prima della pubblicazione del movimento, in caso di mancanza di requisiti il trasferimento verrà annullato.

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE
Le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda.
Le preferenze possono essere del seguente tipo:
a) scuola;
b) distretto;
c) comune;
d) provincia

Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere b), c) ed d), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del distretto, del comune o della provincia.
Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere b), c) ed d) comportano, pertanto, che l’assegnazione può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente viene assegnata la prima scuola con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile. In caso di preferenza sintetica possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità
a) istruzione degli adulti, che comprende:
– corsi serali degli istituti di secondo grado;
– centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
b) sezioni carcerarie ove esprimibili;
c) sezioni ospedaliere;
d) licei europei.
L’indicazione delle disponibilità vale per l’assegnazione ai comuni o ai distretti o alle province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

Il personale che ha espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente nell’elenco ufficiale. Le preferenze devono essere espresse indicando l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’apposita sezione MOBILITA’. La denominazione ufficiale, delle predette preferenze,
costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le scuole sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.
Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’unità scolastica di titolarità, relativamente alla tipologia di posto su cui è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà l’interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente alla provincia di titolarità.
I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Il personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità solo per tale tipologia di posto per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo In merito alle precedenze si richiama quanto puntualmente definito in articolo 13, comma 1 del CCNI. Resta inteso che per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza; pertanto è possibile indicare prime preferenze relative ad altre province.

Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, ovvero qualora nessuno dei posti richiesti sia disponibile, verrà movimentato d’ufficio secondo la catena di prossimità tra comuni che sarà pubblicata sullo spazio MOBILITA’ del sito MIUR partendo dal comune comprendente la scuola di precedente titolarità. La mobilità avviene su tutte le scuole disponibili a partire dal comune corrispondente alla precedente titolarità; per ciascun comune
in subordine vengono considerate le disponibilità dell’istruzione per adulti. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.
I docenti che intendano usufruire della possibilità di trasferirsi all’interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia a seguito di provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all’ufficio provinciale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo a domanda ad una scuola della medesima. In tal caso l’attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il docente viene considerato alla pari di un docente in esubero su provincia.
Per mantenere la titolarità detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri docenti, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.

Le cattedre orario esterne posso essere costituite anche tra scuole appartenenti a comuni diversi (art. Il, comma 6), consentendosi anche cattedre ad orario esterne tra corso diurno e corso o serale e viceversa. Analogamente a quanto previsto al comma 6 dell’articolo Il del CCNI 2019, l’assegnazione avverrà se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.

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]Scarica questo file (OM mobilità 19-20 n. 203 del 8.3.2019.pdf)OM mobilità 19-20 n. 203 del 8.3.2019.pdf[

]Scarica questo file (OM mobilità religione cattolica n. 202 del 8.3.2019.pdf)OM mobilità religione cattolica n. 202 del 8.3.2019.pdf[ ]

Fonte. www.professionistiscuola.it

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