Diventare insegnante non significa solamente occuparsi di didattica e del rapporto con alunni e colleghi.
Sappiamo infatti, che il docente ha delle responsabilità civili, penali e disciplinari, nel corso dell’espletamento delle proprie funzioni.
E’ vero che per la “difesa” dell’insegnante c’è il sindacato o comunque l’avvocato, figure sempre disponibili ad approfondire alcune tematiche riguardanti le responsabilità del lavoratore
In genere, i punti su cui bisogna focalizzarsi sono la responsabilità penale, civile e amministrativa dei dipendenti pubblici e la culpa in vigilando del personale docente. Ma non solo: il codice di comportamento ed il procedimento disciplinare.
Risulta infatti molto importante la conoscenza almeno di base dei doveri fondamentali del pubblico dipendente e del docente in particolare oppure la conoscenza delle procedure disciplinari.
Mancata vigilanza
Solo a titolo di esempio, è importante sapere a cosa si va incontro nel caso di mancata vigilanza del docente nei confronti della classe.
L’insegnante che non vigila sugli alunni, rischia un provvedimento disciplinare, in quanto non ha ottemperato ai propri doveri di vigilanza.
Infatti, secondo l’art. 55-bis del D.Lgs. 105/2001 si dovrà procedere così:
1) contestazione degli addebiti entro 20 giorni da quando si è avuto notizia del fatto.
2) convocazione della dipendente per il contraddittorio a difesa con un preavviso di almeno 10 giorni;
3) conclusione del procedimento entro 60 giorni, salvo che non sia stato richiesto e accordato (per gravi e oggettivi impedimenti) un rinvio della convocazione per più di 10 giorni; in tal caso la durata del rinvio si somma al limite di 60 giorni;
4) possibilità di un unico rinvio nel corso del procedimento, che si deve quindi concludere necessariamente.
FONTE: https://www.tecnicadellascuola.it/responsabilita-docenti-e-bene-conoscerle