Scade il 15 marzo 2019 il termine per il personale docente, educativo ed ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato per presentare l’istanza al fine di ottenere (dal 1° settembre 2019) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o per il rientro da tempo parziale a tempo pieno.
Tale scadenza riguarda, ovviamente, il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La scadenza del 15 marzo, pertanto, non riguarda i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, per i quali è possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro come spiegato in questa Guida di PSN.
In allegato all’articolo tutti i modelli da utilizzare per la domanda per richiedere Part-Time da presentare entro la scadenza del 15 marzo.
Inoltre, è possibile avvalersi di quanto previsto dall’ art. 8 del Dlgs 81/15: diritto al part-time con precedenza sia per il lavoratore affetto da patologia oncologica o cronico-degenerativa comportante ridotta capacità lavorativa, che per un lavoratore che assiste il coniuge, il figlio o i genitori affetti sempre da patologie oncologiche.
La scadenza del 15 marzo non riguarda chi si trova già in contratto di part-time perché la durata minima è due anni e, in assenza di diversa comunicazione, si intende prorogata per il biennio successivo. Eventuali richieste di rientro, inoltrate dopo un anno a regime di tempo parziale, possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.
Come è noto la normativa si ritrova negli artt. 39 e 58 del CCNL 29/11/2007; la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, è disciplinata -ai sensi del comma 13, dell’art. 39 del CCNL Scuola 29/11/2007 a cui rinvia il pari comma dell’art. 58 del medesimo CCNL- con le disposizioni contenute nell’O.M. n. 446/97, emanata in applicazione del CCNL 4/8/95, e delle leggi n. 662/96 e n. 140/97 con le integrazioni di cui all’O.M. n. 55/98.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere la durata della prestazione lavorativa.
Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale;
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle precedente lettere a) e b) (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lvo 25/2/2000, n. 61.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale:
- è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo
- non può usufruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge
Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
Al personale interessato è consentito ( previa autorizzazione del dirigente scolastico):
- l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto
- l’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con il rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
Trattamento economico:
il trattamento economico anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
Dipendenti a tempo parziale orizzontale:
- hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
- il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
- il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 9 del D.lgs. n. 61/2000).
possono presentare domanda:
- i docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- il personale educativo;
- il personale ATA, con esclusione dei DSGA;
- il personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute.
La domanda – da inoltrare all’Ambito Territoriale della provincia di appartenenza, tramite il Dirigente Scolastico – deve contenere:
- generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita);
- ruolo di appartenenza/classe di concorso/profilo professionale;
- sede di titolarità;
- lesplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro;
- tipologia:
- orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi) ovvero verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno) ovvero misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità);
- per il solo personale a.t.a., inoltre, la tipologia verticale deve essere realizzata in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
- durata della prestazione lavorativa (per i docenti, di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; per il personale ATA, non inferiore al 50% di quella a tempo pieno);
- anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo (come riconosciuta ai fini di carriera);
- possesso di eventuali titoli di precedenza
Per almeno due anni il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno (eventuali domande possono essere accolte sulla base di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione organica complessiva).
Il personale docente a part-time deve adempiere (così come, di seguito, indicato) alle attività di carattere individuale e collegiale:
- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie (per intero);
- collegio dei docenti, attività di verifica iniziale e finale, informazione periodiche alle famiglie (40 ore per intero);
- svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti (per intero);
- partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione (il “tetto” delle 40 ore deve essere rapportato in proporzione all’orario effettuato)