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DIPLOMA MAGISTRALE: IL NO DELLA PLENARIA. I DM FUORI DALLE GAE

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Con due sentenze appena pubblicate, la n. 4 e 5 del 27/02/2019, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando, ha chiuso le porte delle graduatorie ad esaurimento per i docenti diplomati magistrale.

Si sono spente, almeno per il momento, le flebili speranze per i diplomati magistrale di accedere alle graduatorie ad esaurimento; tutto, dopo che i Giudici del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria hanno confermato quanto già affermato nel dicembre 2017 con la sentenza n.11, ovvero che i Diplomati Magistrale non hanno diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di scuola primaria ed infanzia.

Con le sentenza in parola, l’Adunanza Plenaria enuncia i seguenti principi di diritto

  1. L’art. 26, comma 6, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e l’art. 4, decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, ad ottenere l’inserimento nelle GAE, atteso che le GAE continuano a costituire canale di accesso per la copertura dei posti vacanti del personale docente ed educativo nelle scuole primarie e dell’infanzia.
  2. Il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato. I casi di giudicato con effetti ultra partessono eccezionali e si giustificano in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto o dell’inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l’indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l’esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizione dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l’atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato. Per tali ragioni deve escludersi che l’indivisibilità possa operare con riferimento a effetti del giudicato diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del giudizio.
  3. L’annullamento dei decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE (in particolare del d.m. n. 235 del 2014), nella parte in cui non consentono ai diplomati magistrali l’inserimento in graduatoria, produce un effetto non propriamente caducante (stante l’assenza nel d.m. di alcuna previsione, suscettibile di essere caducata, diretta a disciplinare l’accesso in graduatoria da parte di chi non sia già inserito), ma, sostanzialmente, di accertamento della pretesa all’inserimento e, di conseguenza, determina un effetto additivo/conformativo: tale giudicato, pertanto, a prescindere dalla natura giuridica dei decreti ministeriali, non si estende a soggetti diversi dagli originari ricorrenti.
  4. Ai diplomati magistrali che non abbiano presentato tempestivamente domanda per l’inserimento nelle GAE o che non abbiano tempestivamente impugnato l’atto con cui la loro domanda è stata respinta, è preclusa l’impugnazione dei decreti ministeriali che si limitano a prevedere i criteri per l’aggiornamento delle GAE, atteso che detti decreti di aggiornamento non producono alcun effetto lesivo nei loro confronti, né è possibile individuare in essi la fonte (o la rinnovazione) dell’effetto lesivo consistente nell’esclusione dalle graduatorie.
  5. Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell’atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quodi decorrenza del termine decadenziale, l’erroneo convincimento soggettivo dell’infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente “esaurimento” del relativo rapporto giuridico.
  6. Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7. L’istituto del c.d. prospective overruling(che limita la retroattività dell’interpretazione giurisprudenziale) non può invocarsi per giustificare la perdurante applicazione di un orientamento interpretativo non espressione di un diritto vivente, perché sviluppatosi in un arco temporale di pochi mesi e perché fondato su premesse processuali e conclusioni sostanziali che presentano profili di contrarietà a consolidati indirizzi giurisprudenziali di segno opposto, specie quando l’irretroattività della nuova esegesi avrebbe l’effetto di sacrificare la legittima aspettativa di un’amplia platea di soggetti controinteressati, producendo così effetti in danno degli stessi. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per modulare in maniera non retroattiva l’efficacia temporale dei principi di diritto enunciati dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2017.

Corsi di Perfezionamento 2017-2018A ciò si aggiungano altre ulteriori specificazioni riguardo l’inefficacia erga omnes della sentenza n. 1973 del 2015 del Consiglio di Stato ed il valore legale del diploma magistrale abilitante.

In particolare, con riguardo l’inefficacia erga omnes della sentenza 1973/2015 del Consiglio di Stato, si specifica che “è lo stesso dispositivo della sentenza di annullamento che si premura di specificare che gli effetti dell’annullamento operano solo a vantaggio di coloro che hanno proposto il ricorso”. Inoltre “l’efficacia erga omnes della sentenza di annullamento del d.m. n. 235 del 2014 va esclusa anche alla luce di ulteriori argomenti, che si fondano sui principi generali del processo e richiamano il tema dei limiti soggettivi del giudicato amministrativo”.

Con riguardo al valore legale del diploma magistrale abilitante, i giudici sottolineano che: “Deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via “strumentale”, nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione, istituito con d.P.R. 31 luglio 1996, n. 471″. 

Invero, con riguardo al valore abilitante, esso si “esaurisce nella possibilità di partecipare (senza necessità di conseguire anche il diploma di laurea) all’abilitazione all’insegnamento ex art. 9, comma 2, della legge n. 444/1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”. … Diversamente opinando, del resto, cioè riconoscendo al diploma magistrale in esame un valore abilitante assoluto, a prescindere da qualsiasi successiva idoneità conseguita partecipando alle procedure concorsuali o alle sessioni di abilitazione, si verrebbe a creare, a favore dei relativi possessori, un ingiustificato privilegio. Come già evidenziato dalla sentenza n. 11 del 2017, invero, sin dalla loro originaria configurazione le graduatorie permanenti (poi trasformate in graduatorie ad esaurimento) sono state riservate a docenti che vantassero un titolo abilitante ulteriore rispetto al titolo di studio: il superamento di un concorso per titoli ed esami oppure il superamento di una sessione riservata d’esami per coloro che avessero prestato servizio per almeno 360 giorni a decorrere dall’a.s. 1994-1995.”

Con riguardo ai possibili effetti di tale sentenza ed a eventuali rimedi, rimandiamo a successivi articoli.

Attualmente, i ricorrenti dell’Associazione Nazionale Orizzonte Docenti, non sussistendo sentenze negative nei loro confronti, non subiranno immediatamente effetti diretti da tale pronuncia. L’ufficio legale dell’associazione, comunque, li terrà aggiornati sulla propria specifica situazione.

L’ufficio Legale di Orizzonte Docenti

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