La legge di bilancio, come riferito in diversi nostri articoli, ha modificato il D.lgs. 59/2017, che ha novellato il sistema di reclutamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Tre le novità introdotte dalla manovra finanziaria l’abolizione del concorso riversato ai docenti precari con tre anni di servizio.
Vediamo cos’è previsto, a normativa vigente, e cosa potrebbe essere ancora posto in essere per i succitati docenti, al fine di rispondere alla loro stabilizzazione e alla necessità di superare il precariato.
Precari con 3 anni di servizio: requisiti d’accesso
La legge di bilancio ha previsto che i docenti con tre annualità di servizio, in prima applicazione, possano partecipare al concorso senza i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Tali docenti, dunque, possono partecipare con la sola laurea.
Le tre annualità di servizio, per essere ritenute valide devono presentare le caratteristiche seguenti:
- devono essere state prestate nel nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di
partecipazione; - devono essere state prestate presso le istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione; - sono valutabili ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio
1999, n. 124; - possono essere state prestate su posto comune e di sostegno.
Precari con 3 anni di servizio: riserva 10% posti
Un’altra misura per i precari con tre annualità di servizio (svolte alle sopra riportate condizioni) è la riserva del 10% di posti (fermo restando che i docenti interessati partecipano per tutti i posti a bando).
La riserva di posti, così come la deroga al requisito dei 24 CFU, sono valide soltanto in prima applicazione, ossia al primo concorso bandito dopo la legge di bilancio.
Precari con 3 anni servizio: super punteggio?
Quelle sopra riportate sono misure ormai approvate e vigenti, doverosamente da un altro provvedimento che potrebbe essere approvato.
La maggioranza di Governo, infatti, ha presentato un emendamento al decreto quota 100, attualmente in Parlamento per conversione in legge, affinché al servizio prestato si attribuisca un notevole peso nell’ambito della valutazione dei titoli.
L’emendamento, come riferito ieri, è stato approvato dall’XI commissione lavoro. Se non dovessero esserci modifiche la misura sarà approvata definitivamente insieme alla legge.
Questo il testo dell’emendamento:
“Al fine di fronteggiare gli effetti della ”pensione quota 100” sul sistema scolastico e garantire lo svolgimento dell’attività, nel primo dei concorsi cui all’articolo 17, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40% di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 % del punteggio attribuibile ai titoli”.
Il provvedimento, come si legge nel testo, è motivato dai possibili effetti prodotti dalle uscite dalla scuola con la misura quota 100.
Evidenziamo che tale misura riguarda non solo chi ha tre anni di servizio ma tutti i docenti.
Precari con 3 annualità: posizione dei sindacati
Saranno sufficienti queste misure per placare il dissenso dei precari con 3 anni di servizio che, prima delle modifiche al DL 59/2017, avrebbero avuto diritto un concorso specifico a loro riservato?
I sindacati, come ad esempio la Uil, chiedono che per i docenti con tre anni di servizio sia prevista una specifica fase transitoria:
La fase transitoria che noi chiediamo, è limitata solo a coloro che hanno almeno tre anni di servizio nelle scuole statali per i quali chiediamo una valutazione concorsuale rapida e veloce che può anche essere inserita in quella più complessiva e generale, ma con un suo percorso.