Il permesso per matrimonio è espressamente previsto per il personale docente, educativo ed ATA dagli artt. 15/3 e 19/12 del CCNL comparto Scuola.
Personale a tempo indeterminato
L’art. 15 comma 3 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non frazionabile di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso.
Personale a tempo determinato
Il comma 12 dell’art. 19 prevede che Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Per il personale assunto a tempo determinato, anche se per supplenza breve, il giorno del matrimonio e il relativo congedo devono ricadere entro i termini del contratto.
Pertanto, per tale personale il diritto ai 15 giorni di permesso retribuito per matrimonio scaturisce nel momento in cui il matrimonio avviene in un periodo in cui il docente ha un rapporto di lavoro con la scuola.
Per il personale di ruolo, l’art. 15, c. 3, stabilisce che i 15 giorni consecutivi di congedo per matrimonio possono essere fruiti – su richiesta del dipendente
- da una settimana prima a due mesi dopo l’evento. Anche se questa possibilità non è espressamente stabilita nell’art. 19, riteniamo che sia applicabile anche per i supplenti, a condizione – ovviamente – che il periodo prescelto rientri nel periodo di vigenza del contratto di lavoro
I 15 giorni non possono essere frazionati
La clausola contrattuale prevede, espressamente, per il dipendente “un permesso di 15 giorni consecutivi….”.
Conseguentemente, sulla base di tale precisa indicazione, si deve ritenere che si tratta di un periodo di permesso che, essendo unico e necessariamente continuativo:
- non può essere in alcun modo fruito frazionatamente;
- comprende anche i giorni festivi (domeniche e festività infrasettimanali) o comunque non lavorativi ricadenti all’interno dello stesso.
Es. Se si richiede il congedo per matrimonio a ridosso delle vacanze di Natale o Pasqua, per esempio con decorrenza 7 giorni prima della sospensione delle lezioni, i giorni di congedo proseguono (e si esauriranno) anche durante le vacanze, dovendo essere fruiti consecutivamente.
Stessa cosa se i 15 giorni richiesti comprendono dei giorni festivi (es. 25 aprile o 1° maggio).
Fontehttps://www.orizzontescuola.it/guida/permesso-per-matrimonio-da-quando-decorrono-i-15-giorni/