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Specializzazione sostegno, perché ITP partecipano con il diploma. Risposta Miur

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Il Miur pubblicherà prossimamente il bando per l’avvio dei corsi di specializzazione sostegno per l’a.a. 2018/19. I requisiti di accesso, definiti con dm n. 92 dell’08 febbraio 2019 stanno creando qualche dissapore tra gli aspiranti alle selezioni.

Requisiti di accesso

Scuola di infanzia e primaria

  • laurea in Scienze della formazione primaria o
  • diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o
  • analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

Scuola secondaria di primo e secondo grado

  • abilitazione o
  • laurea + 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche o
  • laurea + 3 annualità di servizio, nel corso degli otto anni scolastici precedenti,anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

ITP

Gli insegnanti tecnico pratici accedono con il diploma.

Perché ITP accedono con il diploma: risposta Miur

E’ il Miur stesso a spiegare, nel decreto, perché gli ITP accedono solo con il diploma.

Considerata la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado; ritenuto pertanto necessario avviare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico;

Valutata l’opportunità di integrare le disposizioni del decreto 30 settembre 2011, al fine di dar conto del mutato quadro normativo e delle esperienze maturate nei precedenti tre cicli di percorsi di specializzazione per sostegno;

Valutata la necessità di procedere, in particolare, a una ricognizione dei titoli di accesso alle prove con riferimento ai percorsi di specializzazione dedicati alla scuola secondaria;

Ritenuto di dover contemperare le modifiche disposte dall’articolo l, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al decreto legislativo n. 59/2017 con le aspettative ingenerate dal quadro normativo previgente, con particolare riferimento agli insegnanti tecnico pratici.

Dunque le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 al Decreto Legislativo n. 59/2017 sul reclutamento nella scuola secondaria, hanno ingenerato delle aspettative. Al concorso per i i posti di ITP si accederà infatti fino al 2024/25 con il possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore. Per analogia, tale requisito è stato considerato valido anche per l’accesso al corso di specializzazione sostegno, posto che negli ultimi anni non sono stati banditi per gli ITP corsi ordinari per il conseguimento dell’abilitazione.

ITP e laureati concorrono per gli stessi posti

Il fatto che ai docenti laureati venga richiesto, oltre al titolo di studio con i CFU validi per l’insegnamento anche i 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche oppure tre annualità di servizio  ha creato un po’ di confusione sul web.

In realtà va tenuto conto del fatto che sia ITP che laureati concorrono per gli stessi posti, e che a tutti è richiesto lo stesso standard professionale, per cui vincerà il posto di accesso al corso il candidato più preparato.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/specializzazione-sostegno-perche-itp-partecipano-con-il-diploma-risposta-miur/

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