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Specializzazione sostegno, ITP partecipano solo per secondaria di II grado

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Il decreto n. 92 dell’8 febbraio 2019 ha indicato i titoli di accesso al corso di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, da avviare nell’a.a. 2018/19.

I requisiti di accesso

Scuola di infanzia e primaria

  • laurea in Scienze della formazione primaria o
  • diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o
  • analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

Scuola secondaria di primo e secondo grado

  • abilitazione o
  • laurea + 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche o
  • laurea + 3 annualità di servizio, nel corso degli otto anni scolastici precedenti,anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

ITP

Gli insegnanti tecnico pratici accedono con il diploma.

Ammessi con riserva

Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.Corsi di perfezionamento

Ci scrive un lettore

Ho il diploma di ITP di agrotecnico e, con la fase transitoria, posso accedere alla specializzazione sul sostegno. Volevo chiedere: col diploma in mio possesso posso specializzarmi sul sostegno soltanto per la secondaria di I e II grado o posso scegliere di specializzarmi anche per la primaria e infanzia?

La risposta è negativa, non solo per infanzia e primaria, ma anche per la secondaria di I grado.

I diplomi di scuola superiore che permettono l’accesso alle classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 (ITP) valgono infatti solo per la scuola secondaria di II grado. Nella scuola secondaria di I grado, ad oggi, non è infatti prevista la figura dell’ITP.

Pertanto, sarà possibile accedere unicamente all’indirizzo al quale è possibile accedere con il proprio titolo di studio. Gli ITP possono partecipare alla selezione solo per la scuola secondaria di II grado, non avendo titolo che permette di accedere agli altri gradi di scuola. 

Di conseguenza il loro titolo di sostegno, una volta conseguito, sarà valido per l’insegnamento solo nella secondaria di II grado (in tutte le tipologie di scuola, anche in quelle in cui non è prevista la figura legata al singolo diploma).

Corso sostegno: abilitazione, laurea + 24 CFU o 3 anni di servizio titoli di accesso. [Decreto]

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/specializzazione-sostegno-itp-partecipano-solo-per-secondaria-di-ii-grado/

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