Sono mesi che si parla di regionalizzazione della scuola richiesta da tempo da alcune regioni, in primisVeneto e Lombardia, che dopo l’esito del referendum autonomista vorrebbero gestire una serie di settori compreso quello dell’istruzione in maniera indipendente da una gestione centralizzata statale. Una richiesta, a cui si è aggiunta quella dell’Emilia Romagna, che farebbe esplodere il sistema dell’istruzione nazionale frammentando il’intero impianto normativo in un insieme disomogeneo disistemi a gestione regionale. Ora però la cosa si fa molto più concreta perché, dopo mesi in cui si è mantenuto il più stretto segreto, sono trapelate le bozze della regionalizzazione dell’istruzione per queste tre regioni del nord. PSN pubblica in questo articolo le bozze descivendo anche cosa prevedano per l’istruzione e quali trasformazioni potrebbero interessare, in maniera più o meno traumatica, a breve il personale scolastico.
Fa una certa impressione che cambiamenti di questa portata vengano introdotti in assenza totale di un dibattito pubblico e quasi al buio come dei ladri che entrano in casa durante la notte per spogliare edisintegrare definitivamente il sistema nazionale dell’istruzione della sua unitarietà come conosciuta ad oggi dalla fondazione della Repubblica. Ricordiamo tuttavia che le pre-intese tra Governo e le tre Regioni interessate erano state firmate il 28 febbraio del 2018 dal Sottosegretario Bressa del PD, per il Governo Gentiloni ben prima della sottoscrizione del governo M5S-Lega comunque a dimostrare che la strada forse era già tracciata verso un rinnovato egoismo federale dei tempi della lega celodurista di bossiana memoria.
Una regionalizzazione, infatti, che potrebbe diventare presto realtà, essendo prevista anche in uno dei punti del contratto di governo Lega-M5S, precisamente al punto 20. Ma andiamo per ordine e iniziamo con il verificare cosa prevede il contratto di governo M5S-Lega al punto 20 del contratto di governoche affronta la questione della regionalizzazione dell’istruzione (e non solo) in questi termini:
“Sotto il profilo del regionalismo, l’impegno sarà quello di porre come questione prioritaria nell’agenda di Governo l’attribuzione, per tutte le Regioni che motivatamente lo richiedano, di maggiore autonomia in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, portando anche a rapida conclusione le trattative tra Governo e Regioni attualmente aperte…”
Come recita il contratto di governo, quindi, la regionalizzazione è “questione prioritaria” per il governo in carica, che come obiettivo ha anche quello di portare a termine rapidamente tutte le trattative già avviate quando era in carica l’esecutivo Gentiloni, a partire da quella del Veneto.
Così come prevede l’articolo 116 della Costituzione, quindi, la regionalizzazione sarebbe il passaggio delle competenze dell’istruzione (e altre materie) alle singole regioni che ne faranno, in maniera motivata, richiesta.
Le regioni interessate ad avviare questa procedura potranno gestire in maniera autonoma innanzitutto i concorsi, bandendoli solo a livello regionale. Sarà inoltre possibile gestire anche gli organici, andando ad aumentare il numero di docenti e di personale ATA.
La regione sarà investita anche del potere di coordinare i possibili trasferimenti di chi verrà lì assunto in altre regioni; il meccanismo sarà simile a quello del trasferimento interno alla Pubblica Amministrazione, con finestre limitate e solo previo assenso come già avviene ad esempio in ambito dei trasferimenti per i lavoratori della sanità.
Dalle bozze delle intese per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, messe a disposizione da Roars, e che riguardano in genere anche numerosi aspetti diversi dall’istruzione (tra i quali ad es. professioni, tutela della salute, alimentazione, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, trasporto) abbiamo riportato di seguito i punti che in particolare riguardano la scuola, la ricerca e l’università.
Per Lombardia e Veneto, i cambiamenti, soprattutto per la scuola, sono rilevanti sia per il futuro degli insegnanti, ma ancor più per il futuro del sistema scolastico nazionale, se ancora potrà dirsi tale. Sarà possibile conservare in maniera volontaria il ruolo statale (probabilmente prendendo meno soldi, dovendo rinunciare all’integrazione regionale del magro stipendio) ma gli insegnanti già assunti dovranno rispettare la disciplina regionale. I nuovi assunti avranno ruoli regionali, come pure i dirigenti scolastici e il personale ausiliario e amministrativo.
Tutto sarà competenza regionale: finalità e programmazione dell’offerta formativa, anche in funzione del territorio, la valutazione (si parla di nuovi indicatori regionali), l’alternanza scuola-lavoro, i rapporti con le scuole paritarie.
L’intesa con l’Emilia Romagna (che comunque contribuisce a legittimare le spinte centrifughe) interviene solo nell’istruzione tecnico professionale e non struttura rigidamente il sistema di assunzioni e ruoli, lasciando più vaga e aperta la formulazione (“garantire una organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa adeguate alle politiche educative e di welfare regionali attraverso la programmazione della dotazione degli organici e la sua attribuzione alle autonomie scolastiche“).
Sulla questione Bussetti ha per ora ribattuto facendo presente che ci sarebbe da considerare un aspetto positivo: le regioni Veneto e Lombardia hanno promesso che, se accontentate, metteranno a disposizione più soldi per gli stipendi degli insegnanti.
Bussetti ha anche affermato che questo tipo di riforma, secondo lui, porterà “a un modello virtuoso di gestione più capillare delle scuole. Ci potrebbe essere una fase transitoria in cui i professori potrebbero passare alla Regione su base volontaria. I programmi e gli ordinamenti restano invece allo Stato”.
Queste sono le bozze integrali per la regionalizzazione delle tre regioni:
- Bozza Lombardia
testo che recepisce osservazioni Ministeri (eccetto MEF) – Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - Bozza di intesa – Veneto
testo che recepisce osservazioni Ministeri (eccetto MEF) – Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia - Bozza di intesa – Emilia Romagna
Intesa sottoscritta tra il Ministro con delega agli Affari regionali e le Autonomie Erika Stefani e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (Proposta aggiornata al 20 dicembre 2018)
Di seguito riportiamo gli estratti relativi a Scuola, Ricerca e Università delle intese di Lombardia (quella del Veneto ricalca quella lombarda) ed Emilia Romagna
TITOLO II
Competenze attribuite alla regione Lombardia
(idem per il Veneto)
Art. 10 – Competenze in materia Istruzione.
1. E’ attribuita alla Regione Lombardia, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa in materia di norme generali sull’istruzione, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, con riferimento: a) alla disciplina dell’organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche specificandone le funzioni in relazione al contesto sociale ed economico della Regione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale;
b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche mediante l’introduzione di ulteriori indicatori di valutazione legati al contesto territoriale, nel quadro dei principi e criteri generali stabiliti dallo Stato e ferma restando la competenza dell’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) in tema di valutazione degli apprendimenti;
c) alla disciplina della programmazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla formazione dei docenti e alla destinazione delle relative risorse, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
d) disciplina della programmazione dei percorsi di apprendistato di primo livello per il diploma di istruzione secondaria superiore; e) alla disciplina, anche mediante contratti regionali integrativi, dell’organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e dei contratti nazionali di lavoro del comparto scuola e della dirigenza scolastica;
f) alla disciplina della programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
g) alla disciplina della programmazione delle rete scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche, nell’ambito delle risorse attribuite a livello nazionale e di quelle fornite dalla Regione ai sensi dell’articolo 11;
h) alla disciplina di specifici criteri coerenti con le esigenze territoriali, ulteriori rispetto alla disciplina nazionale, per il riconoscimento della parità scolastica, dell’assegnazione dei contributi destinati alle scuole paritarie e delle funzioni di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento;
i) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, nel rispetto dell’autonomia scolastica;
l) alla disciplina dell’istruzione degli adulti, della relativa programmazione formativa e dell’organizzazione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), nell’ambito della programmazione della rete scolastica regionale, assicurando il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema dell’istruzione e formazione professionale in funzione dell’integrazione con la formazione professionale ed in coerenza con il contesto socio economico regionale, fatta salva l’autonomia dei CPIA;
m) alla disciplina dell’organizzazione delle Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per favorire la programmazione dell’offerta formativa, in funzione delle specificità territoriali;
n) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili, in modo stabile e coerente con il costo della vita nel territorio regionale, incentivi economici e servizi integrati;
o) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Ordinario determinato in funzione del fabbisogno territoriale di servizi essenziali per l’esercizio del diritto allo studio;
p) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per le residenze universitarie determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.
Art. 11 – Norme relative al personale dell’Ufficio Scolastico e delle istituzioni scolastiche regionali.
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle competenze di cui all’articolo 10, ed in particolare le attività di governo ed organizzazione del sistema scolastico regionale connesse alla funzione programmatoria, sono trasferite alla Regione Lombardia le risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Ufficio scolastico regionale e degli Uffici d’Ambito Territoriale, fatta salva la facoltà del relativo
personale di permanere nei ruoli dell’Amministrazione scolastica centrale e periferica o di transitare nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato, da esercitarsi trascorsi tre anni dal trasferimento delle competenze.
2. Sono trasferiti alla Regione Lombardia i Dirigenti scolastici, per i quali sarà istituito uno specifico ruolo regionale, salva la facoltà di permanere nei ruoli della dirigenza scolastica statale trascorsi tre anni dal trasferimento delle competenze. E’ trasferita alla Regione Lombardia la competenza di nominare e attribuire gli incarichi dei Dirigenti degli Uffici d’Ambito Territoriale e dei Dirigenti scolastici che abbiano scelto di rimanere nei ruoli dello Stato
3. Le modalità per il trasferimento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 sono definite, d’intesa con la Regione Lombardia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto scuola. Le procedure di mobilità di detto personale devono essere concluse entro un anno dall’entrata in vigore della legge approvata sulla base della presente Intesa.
4. Al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata o l’acquisizione della posizione retributiva eventualmente più favorevole.
5. Contestualmente al trasferimento del personale di cui al comma 3 lo Stato procede alla determinazione del costo storico riferito al trattamento economico complessivo maturato dalle unità di personale all’atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.
6. Lo Stato e la Regione concordano che il personale docente, educativo ed ATA dell’organico statale, con contratto a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche della Lombardia al momento della stipulazione della presente Intesa rimane
inserito nei ruoli statali, salva diversa volontà espressa dal personale stesso secondo le procedure di cui al comma 11
7. Con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione istituisce i ruoli regionali del personale delle istituzioni scolastiche, ove confluisce il personale di nuova assunzione, sia con contratti a tempo determinato che con contratti a tempo indeterminato, il personale statale che, ai sensi delle disposizioni di cui al successivo comma 11, chiede il trasferimento negli stessi.
8. Al personale iscritto nei ruoli regionali si applicano comunque le disposizioni statali in materia di ordinamento civile e di pubblico impiego ed i contratti collettivi nazionali del comparto scuola. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati dalla legge vigente alla normativa statale in materia di pubblico impiego ed alla contrattazione nazionale del comparto Istruzione e Ricerca, sono disciplinati, sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da contratti integrativi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.
9. La Regione Lombardia definisce annualmente il fabbisogno di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario da inserire nei ruoli regionali, sulla base della dotazione organica complessiva definita a livello nazionale e in considerazione delle quiescenze intervenute tra il personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Regione Lombardia nonché delle procedure di mobilità extra-regionale intervenute con riferimento al medesimo personale nell’anno precedente.
10. La Regione indice periodicamente procedure concorsuali, sulla base del fabbisogno annuale previsto. Il personale assunto all’esito di dette procedure è iscritto nei ruoli regionali.
11. Per una quota dei posti da inserire nei ruoli regionali, determinata secondo modalità definite con DPCM da adottare di intesa con la Regione Lombardia, è assicurata la possibilità di copertura mediante la mobilità del personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Lombardia o di altre regioni, che deve avvenire comunque su base volontaria e secondo le ordinarie procedure di mobilità nazionale. Per i Dirigenti scolastici da inserire nei ruoli regionali non è prevista la determinazione di una quota da attribuirsi alla mobilità volontaria.
12. Al personale docente, educativo ed ATA inserito nei ruoli statali assegnato alle istituzioni scolastiche della Lombardia che intende chiedere la mobilità verso altre Regioni continua ad applicarsi la normativa statale vigente sulla mobilità del personale scolastico. E consentito al personale appartenente ai ruoli regionali il trasferimento verso altre sedi nazionali, con modalità che saranno determinate nei provvedimenti attuativi.
13. Agli insegnanti non abilitati appartenenti alla terza fascia delle graduatorie di istituto, assunti a tempo determinato dai Dirigenti scolastici, si applica la disciplina del personale iscritto nel ruolo regionale.
14. Con DPCM, da adottare di intesa con la Regione Lombardia, sono determinate le modalità di quantificazione e trasferimento alla Regione Lombardia, delle risorse finanziarie relative al personale dei ruoli provinciali delle istituzioni scolastiche Lombardia, fermo restando che alla Regione sono garantite complessivamente risorse almeno pari a quelle impegnate dallo Stato per la corresponsione del trattamento economico, maturato dalle unità di personale all’atto del trasferimento, compresi gli oneri riflessi, spettante al personale statale sostituito dalla Regione con personale iscritto nei propri ruoli.
Art. 12 – Edilizia scolastica.
1. È attribuita alla Regione Lombardia la 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa con riferimento:
potestà legislativa con riferimento: a) alla costituzione e disciplina del Fondo a) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale di edilizia scolastica, di pluriennale di edilizia scolastica, di adeguamento degli spazi alla popolazione adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale;
scolastica regionale, interventi di b) alla disciplina dei criteri per l’individuazione adeguamento e miglioramento sismico delle dell’effettivo fabbisogno e delle priorità nel strutture scolastiche; rispetto dei criteri definiti a livello nazionale; b) alla disciplina dei criteri per l’individuazione c) alla disciplina della programmazione dell’effettivo fabbisogno e delle priorità nel regionale degli interventi per l’utilizzo delle rispetto dei criteri definiti a livello nazionale; risorse nel rispetto dei criteri di cui alla lettera c) alla disciplina della programmazione b) e nel rispetto del monitoraggio degli regionale degli interventi per l’utilizzo delle interventi ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011. risorse nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b) e nel rispetto del monitoraggio degli interventi ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011. 2. Al finanziamento delle spese di cui al comma precedente si provvede con le modalità previste all’articolo 6.
[…]
Art. 25 – Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi e allo start up d’impresa.
1. Sono attribuite alla Regione Lombardia le competenze legislative e amministrative in materia di ricerca scientifica e tecnologica – con esclusione della ricerca spaziale e aerospaziale – e di sostegno all’innovazione per i settori produttivi nonché di sviluppo dell’attività d’impresa con riferimento alla programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi a favore delle imprese e degli enti di ricerca, nonché al controllo e alla vigilanza su tali interventi.
2. La Regione esercita le competenze di cui al comma 1 riferite alla programmazione attraverso la definizione degli obiettivi, delle priorità di intervento, dei criteri attuativi, delle modalità e delle procedure di intervento a sostegno dello sviluppo dell’attività di impresa, sia in fase di start up che di consolidamento e grow up, della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo dei settori produttivi.
3. Con riferimento alle competenze di cui al comma 1 lo Stato definisce la quota di risorse da assegnare alla Regione Lombardia tenendo conto dei fondi destinati alle agevolazioni alle imprese e agli enti di ricerca lombardi in forma di contributi a fondo perduto, contributi in conto interessi, concessioni di garanzia, finanziamenti agevolati, con le modalità ed i parametri definiti in base a quanto previsto dalla parte generale della presente Intesa.
Art. 26 – Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale.
1. Nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni universitarie e degli indirizzi di politica nazionale in materia di istruzione universitaria, la Regione Lombardia
concorre:
a) alla disciplina della programmazione universitaria, attraverso sinergie con le Istituzioni universitarie presenti nella Regione per l’istituzione di specifici corsi di studio, al fine di attivare un’offerta integrativa dei percorsi universitari che favoriscano lo sviluppo tecnologico, economico e sociale coerente con le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo e sociale Lombardia;
b) all’utilizzo del sistema di valutazione del sistema ministeriale a livello regionale e alla definizione di rapporti di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali;
c) alla costituzione e disciplina del Fondo integrativo pluriennale per la didattica da ripartire tra le Università presenti in Regione anche tenendo conto di quanto riportato alle lettere a) e b);
f) alla disciplina del riconoscimento e della valorizzazione del lavoro di ricerca nel settore privato;
g) alla disciplina dei requisiti, dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell’attività del ricercatore d’impresa.
E questa invece la parte che riguarda la Regione Emilia Romagna
Intesa prevista dall’art. 116, comma III, della Costituzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna
Proposta aggiornata al 20 dicembre 2018
[…]
CAPO II
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Articolo 1
Oggetto e finalità
- Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative nella materia dell’istruzione, di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, con le seguenti finalità:
- garantire una organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa adeguate alle politiche educative e di welfare regionali attraverso la programmazione della dotazione degli organici e la sua attribuzione alle autonomie scolastiche;
- garantire in ambito regionale la realizzazione di un sistema unitario e integrato di istruzione secondaria di secondo ciclo e di istruzione e formazione professionale (IeFP) che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di sviluppare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e con le professionalità richieste dalle imprese, assicurando il diritto effettivo dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione nel “sistema di istruzione”, di competenza statale, o nel “sistema di istruzione e formazione professionale” di competenza regionale;
- qualificare l’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale in ambito regionale a partire dalla piena valorizzazione dell’autonomia scolastica, nonché garantire un’offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario;
- sostenere e migliorare l’offerta universitaria presente sul territorio regionale attraverso la programmazione e la promozione di percorsi universitari integrativi, diretti a favorire lo sviluppo tecnologico economico e sociale del territorio, e la costituzione di fondi integrativi per la didattica, la ricerca e la terza missione;
- rendere effettivo il diritto allo studio scolastico e universitario, mediante appositi incentivi economici e servizi dedicati.
- Il riconoscimento delle ulteriori competenze legislative e amministrative avviene nel rispetto dell’autonomia delle università e delle istituzioni scolastiche, nonché delle libertà di insegnamento e di ricerca, secondo quanto disposto dalla Costituzione.
Articolo 2
Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione della rete scolastica e di programmazione dell’offerta di istruzione
- Alla Regione spetta l’organizzazione della rete scolastica e la programmazione dell’offerta di istruzione regionale, definendo, in linea con gli standard nazionali, la relativa dotazione dell’organico e la sua attribuzione alle autonomie scolastiche, attraverso un Piano pluriennale adottato d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando l’assetto ordinamentale statale dei percorsi di istruzione e la disciplina delle dotazioni organiche.
- Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa per la costituzione di un fondo regionale attraverso il quale realizzare l’integrazione dell’organico di cui all’art. 1, comma 69, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e l’assegnazione di ulteriori posti per dare piena attuazione alle politiche educative e formative regionali. Detti posti sono assegnati, per ciascun anno scolastico, ai sensi della normativa vigente.
Articolo 3
Competenze legislative per la realizzazione di un sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale
- Alla Regione è attribuita la competenza legislativa a disciplinare, nel rispetto delle competenze statali e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le modalità organizzative e attuative idonee a realizzare un Sistema unitario e integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, in conformità al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e in coerenza con l’offerta di istruzione regionale, anche attraverso l’utilizzo delle dotazioni organiche aggiuntive a seguito dell’istituzione del fondo regionale di cui al comma 2 dell’articolo precedente.
Articolo 4
Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione delle fondazioni ITS
- Ferma restando la disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di istruzione tecnica superiore e nel rispetto della competenza statale al rilascio dei relativi titoli e fatto salvo quanto previsto dalle regole di gestione finanziaria e contabile, alla Regione è attribuita la competenza a definire l’organizzazione delle fondazioni ITS per lo sviluppo delle relazioni fra autonomie scolastiche e formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese. Alla Regione spetta, altresì, la definizione di specifici standard organizzativi e gestionali, anche in relazione al raccordo fra istruzione tecnica superiore e formazione universitaria.
Articolo 5
Competenze in materia di programmazione di un’offerta integrativa di percorsi universitari
- Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie e in coerenza con la programmazione delle Università, ai sensi dell’art. 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, alla Regione è attribuita la competenza a programmare, d’intesa con la Conferenza Regione Università, l’attivazione di un’offerta integrativa di percorsi universitari per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità dei corsi di studio universitari e della disciplina giuridica sui docenti universitari.
- A tale fine, spetta alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale per la Didattica.
- Spetta inoltre alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale a favore della Ricerca e dello sviluppo della Terza missione.
Articolo 6
Competenze legislative in ordine alla costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica
- Al fine di rendere disponibili in modo stabile e continuo le risorse necessarie alla programmazione degli interventi di messa in sicurezza, anche sotto il profilo antisismico, di efficientamento energetico del patrimonio edilizio scolastico, nonché al fine di adeguare strutturalmente gli edifici scolastici alle esigenze della programmazione scolastica, nel rispetto delle competenze delle Province, della Città metropolitana e dei Comuni in materia, alla Regione è attribuita competenza legislativa in ordine alla costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica nel quale confluiscono anche le risorse dei fondi nazionali.
Articolo 7
Competenze legislative in materia di diritto allo studio
- Al fine di rendere disponibili in modo stabile e continuo nel tempo incentivi economici e servizi integrati che favoriscano l’integrazione sociale e la riduzione dell’abbandono scolastico, nonché al fine di programmare stabilmente gli interventi a favore del diritto allo studio universitario, alla Regione è attribuita la competenza legislativa in ordine:
- alla costituzione di un Fondo pluriennale regionale per le residenze universitarie;
- alla costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Scolastico;
- alla costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario.
In tali Fondi confluiscono anche le risorse nazionali in materia
TITOLO III
«INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE»
Articolo 1
Oggetto e finalità
- Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative nelle materie del commercio con l’estero, della ricerca scientifica e tecnologica e del sostegno all’innovazione per i settori produttivi, nonché dei rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni, di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, con le seguenti finalità:
- promuovere l’internazionalizzazione del sistema produttivo, della ricerca, dell’innovazione e della formazione dell’Emilia-Romagna, al fine di rafforzare l’attrattività e la competitività del territorio nel suo complesso;
- promuovere l’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione, rafforzando il sistema della ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e la collaborazione tra ricerca e industria, riconducendo ad unitarietà ed integrazione il sistema degli incentivi a tal fine previsti dalla legislazione nazionale e regionale;
- promuovere l’attrazione di investimenti in stretta relazione con l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), e Invitalia, l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa;
- rafforzare il raccordo operativo con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle materie di interesse comune;
- predisporre politiche di agevolazione e supporto alle imprese nelle zone montane.