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Specializzazione sostegno, il Miur pubblica il decreto: tra i requisiti d’accesso anche 3 anni di servizio dal 2011

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Il Miur ha pubblicato finalmente il decreto che detta disposizioni riguardo i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, integrando e aggiornando, a decorrere dall’anno accademico 2018/19, le disposizioni già in vigore col precedente DM del 30-09-2011. Con successivo decreto del Miur saranno autorizzati i percorsi di specializzazione e la ripartizione dei contingenti e fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare.

Requisiti di ammissione e articolazione del percorso

Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

Scuola dell’infanzia e primaria

  • titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  • diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito ali’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;

Scuola secondaria di primo e secondo grado

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  •  il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
  • Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione;

In sostanza i titoli da possedere sono i seguenti:
Per i docenti laureati possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Per i docenti ITP possesso congiunto di:
a) titolo di accesso alle classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

Solo dal 2024/25 in poi anche di:
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Inoltre per disposizioni transitorie sono ammessi a partecipare anche i docenti in possesso del solo titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno sono definiti negli allegati A, B e C del D.M. sostegno.
I corsi si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell’anno accademico di riferimento.
Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento.

Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste.
Gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero di docenti che rientrano in specifiche casistiche. In tal caso gli atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente previsti dal D.M. sostegno, come diversificati per grado di istruzione.

Disposizioni sulle prove di accesso e sulle graduatorie di merito
Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Test preliminari
Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.
E’ ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del DM, sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione

  1. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  2. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  3. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all’articolo 6, comma 8 del DM Sostegno è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi

Disposizioni transitorie e finali
In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l’aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

In allegato il decreto appena pubblicato dal Miur

Scarica questo file (decretosostegno-1.pdf)decretosostegno-1.pdf[ ]

Fonte:https://www.professionistiscuola.it/sostegno/3217-tfa-sostegno-pubblicato-decreto-requisiti-abilitazione-o-titolo-di-accesso-e-24-cfu-o-3-anni-di-servizio-deroga-per-itp-fino-a-2024-25.html

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