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Mobilità 2019/20: II fase e ordine dei movimenti

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Continuiamo ad analizzare le fasi della mobilità dedicando il presente articolo alla II fase, all’ordine con il quale vengono disposti i movimenti e ai docenti coinvolti

II fase: quali movimenti

La II fase interessa i docenti che chiedono trasferimento provinciale in comuni diversi da quello di titolarità.

Rientrano in tale fase anche i docenti che chiedono trasferimento nel comune di titolarità per tipologia di posto diversa , quindi da sostegno a posto comune/materia e viceversa.

A questa fase partecipano anche i titolari di posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta.

II fase: ordine delle operazioni

I movimenti della II fase vengono disposti in base alla sequenza operativa indicata nell’allegato 1 del CCNI, dove viene stabilito l’ordine con il quale tali movimenti vengono disposti.

Questa fase comprende 12 operazioni, individuate da lettere che vanno dalla A) alla Hbis), che coinvolgono diverse categorie di docenti come indichiamo di seguito nel dettaglio

Operazione A)

Nei primi movimenti della II fase vengono disposti i trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari di posti e cattedre che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non hanno ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda.

Questi movimenti vengono disposti secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle pubblicate dal MIUR

Operazione B)

Seguono i trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto III), Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative, dell’art. 13 del CCNI

Si tratta di docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94

Ricorso ricostruzione carrieraOperazione C)

In questa operazione rientrano i trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto IV), Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale, dell’art. 13 del CCNI per i genitori o equiparati di disabile nella provincia di titolarità

Operazione D)

Seguono i trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto IV), ), Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale, dell’art. 13 del CCNI per assistenza al coniuge/parte dell’unione civile o al genitore disabile nella provincia di titolarità

Operazione E)

L’operazione E) interessa i docenti beneficiari della precedenza indicata nel comma 14 dell’art. 23 del CCNI.

Si tratta dei docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999, ivi incluso l’anno in corso, nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i quali è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi

Operazione E1)

Seguono i trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza indicata nel comma 15 dell’art. 23 del CCNI

Si tratta dei docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999, ivi incluso l’anno in corso, nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione, per i quali è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali

Operazione E2)

Rientrano in questa operazione della II fase i docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto VI), Personale coniuge di militare o di categoria equiparata, dell’art. 13 del CCNI, per i quali vengono disposti i trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità.

Si precisa che, come chiarisce la nota 7 del succitato art.13, ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile

Operazione E3)

Seguono i trasferimenti a domanda, nella provincia di titolarità, dei docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto VII), Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, dell’art. 13 del CCNI

certificazioni esbOperazione F)

L’operazione F) coinvolge tutti i docenti senza precedenze che chiedono trasferimento nella provincia di

titolarità e per i quali viene disposto il trasferimento a domanda

Operazione G)

In questa operazione vengono disposti i trasferimenti a domandanella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune di titolarità

Operazione H)

Seguono, in questa operazione, i trasferimenti d’ufficiodei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni

Operazione Hbis)

La II fase si conclude con l’operazione individuata dalla lettera Hbis), che interessa i docenti coinvolti nella modifica dell’assetto territoriale della provincia di titolarità, come indicato nell’art.18bis del CCNI.

Come chiarisce il succitato articolo per l’a.s. 2019/2020, le disposizioni indicate troveranno una prima applicazione nella provincia di Monza-Brianza, per essere progressivamente adottata per gli altri casi.

In questa operazione vengono, quindi, disposti i trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza, con i criteri esplicitati nel succitato articolo.

Per consentire l’eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale la cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui sopra, le relative operazioni di mobilità sono disposte secondo il seguente ordine e con le seguenti priorità:

A) i trasferimenti a domanda, negli 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della III fase, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.

B) i predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).

C) il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità, mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 13, comma 1, punto II e V del CCNI

Chiarimento

Per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, come chiarisce l’allegato 1 del CCNI, nei trasferimenti delle operazioni della II Fase di cui alle lettere B), C), D), E), E1) E2), E3) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni e viceversa, ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

II fase: ordine valutazione domande

La valutazione delle domande di trasferimento dei docenti che partecipano alla II fase della mobilità viene effettuata in base alle precedenze e al punteggio, all’interno di ogni operazione.

La valutazione del punteggio viene effettuata sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione allegata al CCNI (Tabella A).

Per i trasferimento d’ufficio il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate, è quello attribuito dai Dirigenti scolastici in sede di formulazione delle graduatorie interne di istituto, compilate in base alle relative disposizioni del contratto sulla mobilità del personale della scuola.

L’ordine con il quale vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/mobilita-2019-20-ii-fase-e-ordine-dei-movimenti/

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