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FIT abolizione ed anno di prova: cosa cambia nei requisiti Concorso Scuola 2019

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Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 sui requisiti per il concorso Scuola 2019, appare opportuno dedicare un approfondimento all’abolizione del FIT triennale, sostituito dall’anno di prova.

Oltre all’ammissione al concorso scuola secondaria di primo e secondo grado degli ITP con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del conseguimento dei 24 CFU, una delle maggiori novità è rappresentata dall’abolizione del FIT triennale (che era stato adottato dal decreto Legislativo n. 59/2017 e che, quindi, a conti fatti, è stato in vigore per un solo anno).

L’obiettivo è quello di rendere più fluida e snella la procedura di selezione del personale docente in modo da poter contare su insegnanti mediamente più giovani.

Dal concorso all’assegnazione cattedra passa un solo anno di prova

La procedura aggiornata chiede quindi a chi supera il concorso di seguire un anno di prova prima dell’ottenimento della cattedra definitiva. Quando il docente entrerà di ruolo, dovrà restare altri 4 anni nella scuola in cui ha superato l’anno di formazione e prova. Il blocco complessivo della sede quindi è di 5 anni (anche in un’ottica di tutela degli alunni alla continuità scolastica).

Si legge espressamente che il docente che ha superato il concorso “è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.Corsi di perfezionamento

Rispetto a quanto accadeva secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 59/2017, sarà direttamente a tempo indeterminato, l’assunzione dei docenti avverrà direttamente a tempo indeterminato.

docenti ammessi al percorso di formazione annuale FIT svolgono i seguenti adempimenti:

  • progettazione didattica annuale con assistenza del tutor;
  • stesura di un progetto di ricerca-azione;
  • verifiche in itinere, alle quali dovranno essere dedicate almeno 24 ore;
  • elaborazione del portfolio professionale, inclusivo del bilancio di competenze iniziale e finale e del piano di sviluppo professionale;
  • svolgimento effettivo di almeno 180 di servizio, dei quali almeno 120 giorni  di attività didattica;
  • colloquio finale.Certigicazione linguistica Inglese

Al termine del percorso annuale di formazione iniziale si viene sottoposti infatti a valutazione che deciderà se la conferma di ruolo oppure no. Se l’esito è positivo, come accennato sopra, il docente dovrà restare altri quattro anni nella stessa scuola in cui ha superato l’annualità di formazione e prova, per un periodo complessivo della durata di cinque anni di blocco sulla stessa sede.

Il percorso annuale FIT, se valutato con esito positivo, assolve al requisito previsto dall’articolo 438 del D.lgs. n. 297/1994, che stabilisce gli obblighi del docente dopo l’ anno di prova.

Per i docenti ammessi al FIT, quindi, il percorso annuale corrisponde all’anno di formazione e prova dei docenti immessi in ruolo da GaE e GM 2016 (con la differenza che questi ultimi sono già di ruolo a tutti gli effetti, mentre i primi sono assunti con supplenza annuale fino al superamento del percorso).

FIT non superato: cosa succede? Può essere ripetuto?

Che cosa accade invece in caso di esito negativo della valutazione finale al termine del FIT annuale? Il periodo di formazione e prova potrà essere ripetuto

Percorso FIT e mobilità: trasferimenti e precedenze. Quali regole?

La novità in analisi (abolizione percorso FIT e sostituzione con anno di prova) impone una considerazione in merito alle eventuali precedenze per trasferimenti e mobilità. Quali criteri si applicano?

Trasferimento da sostegno a materia e attribuzione scuola docente dopo il FIT: chi ha la precedenza?

Supponiamo che il docente di sostegno faccia domanda per passare alla materia in base alla cattedra di concorso e che, al contempo nella stessa scuola si trovi il docente che una volta superato il periodo di prova, dovrà rimanere nella stessa scuola per altri 4 anni. Chi avrà la precedenza? La questione qui è solo apparente: i passaggi da sostegno a materia non configurano un passaggio di cattedra (perché il sostegno rappresenta una tipologia di posto e non anche una classe di concorso). Gli insegnanti di sostegno che chiedono il passaggio a materia nella stessa scuola quindi non hanno diritto a canali preferenziali e partecipano al trasferimento sulla base del punteggio e dopo tutti gli eventuali docenti titolari su materia che richiedono il trasferimento provinciale, anche se titolari in altro comune.

Mobilità docenti terzo anno FIT: cosa prevede il CCNI

In merito alla mobilità di docenti e personale ATA, il CCNI 2019/22 stabilisce apposite regole, distinguendo tra i docenti che sono già impegnati nel percorso FIT e quelli che invece sono stati individuati dopo il 31/08/18 (ma sempre con le graduatorie approvate entro il 31/12/2018).

I primi superato con esito positivo il percorso annuale di formazione, assumono la titolarità nella scuola in cui hanno prestato servizio, a partire dall’a.s. 2019/20. Il suddetto posto quindi non viene reso disponibile per la mobilità.

In caso di carenza di cattedre nella scuola di servizio,  assumono la titolarità su scuola per uno dei posti disponibili nella stessa provincia, al termine delle operazioni di mobilità e comunque con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo.

Per i docenti individuati dopo il 31/08/18 e che al momento non svolgono il periodo di formazione e prova è prevista la possibilità di accantonamento di un posto a livello provinciale, terminata la mobilità. La titolarità su scuola decorre dal 01/09/2019. Anche questa categoria quindi resta esclusa dalla mobilità per l’a.s. 2019/20.

Fonte:https://www.orizzontescuola.it/fit-abolizione-ed-anno-di-prova-cosa-cambia-nei-requisiti-concorso-scuola-2019/

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