I primi trenta giorni di congedo parentale sono retribuiti per intero. Ciò vale anche se un genitore ne ha già fruito nel privato?
Mario scrive
Buongiorno, per la mia richiesta faccio riferimento alla Vostra risposta data al quesito della signora Daria in data 07/12/18. La mia situazione è molto simile: sono un insegnante di ruolo, mio figlio ha sedici mesi e la mia compagna ha usufruito di 65 giorni di congedo parentale con retribuzione al 30% presso la ditta privata da cui è assunta. Se ho capito bene la Vostra risposta io avrei diritto a fruire dei 30 giorni di congedo con retribuzione al 100% intendendoli come “primi 30 giorni” essendo io l’unico tra i due genitori con un contratto con trattamento migliorativo come da art. 12 del CCNL/2007. La segretaria della scuola dove presto servizio però non è sicura di questo e dice che l’articolo non lo specifica in quanto recita : “… i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori …”. Anche la Vostra risposta non la convince perché la intende come interpretazione. Ora la mia domanda è questa: esiste un testo più specifico, un precedente o qualunque azione ufficiale che chiarisca se i primi trenta giorni siano da intendersi di entrambi i genitori solo nel caso in cui entrambi facciano riferimento ad un contratto migliorativo oppure in ogni caso, quindi se io posso o non posso usufruire del congedo al 100% anche se la mia compagna ha già usufruito parte del congedo al 30%. Nell’attesa di una Vostra risposta porgo cordiali saluti.
Primi 30 giorni di congedo parentale
L’art. 12, comma 4 del CCNL/2007 dispone: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [D.Lgs. 80/2015: per ogni figlio nato, nei primi suoi 12 anni di vita per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi…], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
Entrambi i genitori dipendenti di amministrazioni pubbliche
Il trattamento di miglior favore previsto dall’art. 12 del CCNL è, dunque, riferito all’art. 32, comma 1 lett. a), e cioè a tutte le ipotesi di congedo parentale fino ai 12 anni di vita del bambino.
Pertanto, i primi 30 giorni di congedo parentale sono interamente retribuiti (100%) se fruiti entro i 12 anni del bambino.
Ciò non può che riferirsi ai dipendenti a cui tale CCNL si applica a nulla rivelando se il dipendente stesso o la madre del bambino abbiano già fruito di giorni di congedo parentale in comparti in cui tale beneficio non si applica come per esempio nel privato.
Conclusioni
Per il quesito posto da Mario non c’è dubbio che per “primi” 30 giorni interamente retribuiti si devono intendere i primi 30 giorni da quando il dipendente abbia il rapporto con la propria amministrazione pubblica, anche se in precedenza abbia lui fruito di giorni di congedo o sia stata la madre del bambino senza appunto che ci sia stato tale beneficio.
A supporto di tale tesi (che ho sempre sostenuto), ci sono due Orientamenti ARAN che si riportano, per gli Enti locali e il Comparto Ministeri, che nei rispettivi CCNL prevedono lo stesso beneficio dell’art 12 del CCNL/2007.
1
“..la tutela contrattuale dell’intera retribuzione prevista dall’ art. 10, comma 2, lett c) del CCNL del 16 maggio 2001 si deve intendere applicata ai primi trenta giorni di astensione facoltativa richiesti ad una pubblica amministrazione, anche qualora la lavoratrice abbia già goduto di precedenti periodi di congedo parentale presso altri datori di lavoro, senza peraltro fruire di analogo beneficio economico.
Occorre, però, verificare che la prerogativa in esame non sia stata utilizzata dall’altro genitore, atteso che i 30 giorni a retribuzione intera riconosciuti dal CCNL devono essere complessivamente considerati per entrambi i genitori.”
2
“ Siamo del parere che la vostra dipendente abbia senz’altro diritto al beneficio previsto dall’art.17, comma 5 del CCNL del 14.9.2000.
Infatti, a nostro modo di vedere, l’espressione “… per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori…” (art.17, comma 5 citato) si riferisce esclusivamente ai casi nei quali entrambi i genitori hanno diritto al trattamento ivi previsto.
Nel nostro caso, invece, se è vero che il padre ha già fruito di 98 giorni di congedo parentale, bisogna anche considerare che egli, dipendente da azienda privata, non ha goduto e non potrebbe mai godere del particolare beneficio previsto dall’art.17, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.
Pertanto, i primi trenta giorni del congedo parentale della madre, dovranno essere retribuiti per intero….”
Fonte:https://www.orizzontescuola.it/primi-30-giorni-di-congedo-parentale-quando-spetta-lintera-retribuzione-per-entrambi-i-genitori/