Alcuni docenti che hanno presentato domanda su Istanze online per la partecipazione al concorso straordinario per infanzia e primaria indetto con DDG n. 1456 del 7 novembre 2018 stanno ricevendo mail di “Avvio del procedimento di esclusione dalla procedura”.
Requisiti di partecipazione al concorso
Ricordiamo che il bando prevedeva questi requisiti
Posti comuni. Diplomati magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che avessero svolto, presso le scuole statali, tra l’a.s. 2010/11 e l’a.s. 2017/18, almeno due annualità di servizio specifico nella scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno.
Posti sostegno. Per i posti di sostegno possono partecipare al concorso i docenti che, oltre ai requisiti richiesti per i posti comuni, siano in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.
Esclusione per requisito di servizio mancante
Alcune mail ricevute dai candidati riguardano l’esclusione dal concorso per la mancanza del requisito di servizio valido.
Il calcolo dei due anni di servizio si effettua secondo quanto indicato dall’articolo 11, comma 14, del legge 3 maggio 1999 n. 124.
In base alla suddetta legge, si considera anno scolastico intero (o anno di servizio), il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.
I docenti hanno invece presentato come anno scolastico intero un servizio svolto almeno dal 1° febbraio e fino agli scrutini, ma con contratto stipulato fino all’ultimo giorno di lezione e poi rinnovato nei giorni di partecipazione alla valutazione.
In sostanza, viene meno la caratteristica di “servizio ininterrotto” secondo l’interpretazione letterale del disposto normativo.
Va detto che la norma è del 1999, antecedente quindi al CCNL del 2007, che ha apportato delle novità per la stipula dei contratti per i supplenti. Fermo restando che al supplente spetta la partecipazione agli scrutini, ci sono dei casi in cui al supplente spetta la proroga ininterrotta del contratto e supplenti per i quali si prevede lo stacco tra ultimo giorno di lezione e nuovo contratto per il giorno degli scrutini (vedi Supplenze fino a termine lezioni: quali contratti spettano al docente supplente per il periodo degli scrutini ed eventuali esami)
Pertanto, non tener conto delle situazioni reali che si verificano nelle scuole significherebbe penalizzare i docenti. La ratio della normativa deve essere quella di considerare valido il servizio qualora il docente abbia preso parte agli scrutini.
N.B. Quanto detto non significa che tutti i docenti che hanno presentato tale tipo di servizio riceveranno mail di esclusione dal concorso. Si sta mettendo in rilievo un caso per avvertire delle criticità della valutazione dei requisiti.
Ci auguriamo che in tal senso possa esserci un chiarimento univoco da parte del Ministero.
Nel frattempo il concorso ha inizio in Lazio, con i primi insediamenti delle commissioni e le date per l’estrazione della lettera.