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Abilitazione insegnamento: tutte le novità del Concorso Scuola 2019

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Abilitazione insegnamento e concorso scuola 2019: tutte le novità sul reclutamento scuola secondaria nella legge di Bilancio. Come si diventa insegnanti di ruolo?

La legge di Bilancio ha introdotto novità in merito all’abilitazione all’insegnamento e all’accesso al concorso scuola 2019. Come diventare insegnanti di ruolo nel 2019?

Concorso Scuola 2019: selezione docenti e abilitazione

Per quanto riguarda i requisiti di accesso al concorso scuola 2019, la novità maggiore rispetto ai precedenti concorsi è che si potrà partecipare anche con la sola laurea e il possesso dei 24 CFU.

Le nuove regole per la selezione docenti che superano il concorso scuola 2019, prevede l’abolizione del percorso Fit di formazione triennale degli insegnanti.

Chi supera il concorso scuola 2019 (per esami e titoli) e l’anno di prova, viene immesso in ruolo e, dunque, assunto a tempo indeterminato.

Superamento concorso scuola 2019: non ci saranno idonei ma solo vincitori abilitati

Le graduatorie non conterranno più i nominativi degli idonei in lista di attesa ma solo di chi supera il concorso: i vincitori saranno assegnati alla cattedra in due successivi scaglioni annuali. Chi vincerà il concorso avrà assicurato il posto nella Regione selezionata, ma dovrà restarci per un periodo minimo di cinque anni.

In altre parole il superamento di tutte le prove, mediante il conseguimento dei punteggi minimi previsti (7/10), costituisce abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso per la quale ci si candida.

Al Decreto Legislativo n. 59/2017 è stata apportata la seguente modifica “Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art. 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso”.

Posto che il concorso è abilitante, il docente di ruolo potrà utilizzare il titolo per una nuova immissione in ruolo e/o per richiedere la mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra). L’abilitazione permette anche l’insegnamento nelle scuole paritarie.

Come controllare se il titolo di laurea è abilitante ai fini dell’insegnamento

Per la verifica della validità della laurea ai fini dell’insegnamento bisogna fare riferimento alle tabelle allegate al DPR n. 19/2016, come modificato dal DM n. 259/2017 e controllare che la laurea comprenda le discipline e i crediti richiesti per l’accesso alla/e classe/i di concorso. Più nello specifico:

  • la tabella A è inerente alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998;
  • la tabella B riporta le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.

Concorso scuola 2019: il superamento delle prove costituisce abilitazione all’insegnamento

Vale la pena ricordare in questa sede che il concorso scuola 2019 prevede due prove scritte, a carattere nazionale: la prima volta a valutare le conoscenze e le competenze relative a tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, la seconda utile a sondare le conoscenze e le competenze riguardo alle discipline antro-psico-pedagogiche e alle metodologie e tecnologie didattiche.

Segue una prova orale che approfondisce la valutazione dellecompetenze relative alle materie legate alla classe di concorso congiuntamente alla conoscenza di una lingua straniera europea (livello B2).

Il decreto ministeriale apposito stabilirà i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti di ciascun componente nonché i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili.

24 cfu non richiesti per chi possiede l’abilitazione

Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per una sola classe di concorso per ciascun ordine di scuola (scuola media o superiore). Al concorso possono prendere parte coloro che possiedono l’abilitazione per la specifica classe per cui si intende concorrere. In altre parole quindi, chi è in possesso dell’abilitazione non deve conseguire i 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Non servono i 24 Cfu neppure nel caso in cui si possegga un’abilitazione per una classe diversa da quella per la quale si concorre. Resta in questo caso inteso, però, il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso per la quale si fa domanda di partecipazione alle prove selettive.

Se non si possiede alcuna abilitazione invece servirà una laurea magistrale o a ciclo unico coerente con le classe di concorso per la quale si concorre, contestualmente ai 24 crediti formativi nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, già previsti dal DLgs 59 del 2017.

Dal 2019 cancellato il concorso speciale per docenti non abilitati

Alla luce di quanto appena chiarito appare intuibile la ratio della soppressione del concorso in forma semplificata riservato dal Dlgs 59 del 2017 a docenti non abilitati, che avessero svolto un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, negli otto anni precedenti alla data di indizione delle prove. Il concorso scuola 2019 riserva a questi ultimi il 10% dei posti oltre ad aprire la possibilità di partecipazione (per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno) anche senza il requisito dei 24 crediti formativi specifici.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/abilitazione-insegnamento-tutte-le-novita-del-concorso-scuola-2019/

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