La mobilità per il prossimo anno scolastico viene disposta secondo le regole stabilite nel nuovo contratto che sarà valido per il triennio 2019/20-2020/21-2021/22
Ordine dei movimenti
Per la prossima mobilità è stata ripristinata la fase comunale della mobilità territoriale e, come stabilisce l’art.6 comma 2, per tutta la mobilità sono previste tre fasi distinte. Queste fasi determineranno un preciso ordine nei movimenti, distinti in trasferimenti nel comune di titolarità, trasferimenti in altri comuni nella provincia di titolarità, passaggi di cattedra e passaggi di ruolo nella provincia di titolarità, trasferimenti interprovinciali, passaggi di cattedra e passaggi di ruolo interprovinciali.
Il succitato art.6 comma 2 stabilisce, infatti, quanto segue:
“Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale”
I movimenti saranno disposti, quindi, secondo l’ordine delle fasi e avrà prevalenza la mobilità provinciale su quella interprovinciale e, all’interno di ogni provincia, saranno disposti prima i trasferimenti rispetto ai passaggi di cattedra e ai passaggi di ruolo.
Su quali posti?
Le cattedre disponibili per la mobilità vengono definite numericamente con criteri diversi a seconda che si tratti di mobilità territoriale provinciale o interprovinciale o di mobilità professionale.
La mobilità territoriale provinciale viene disposta sul 100% dei posti disponibili.
La mobilità territoriale interprovinciale e tutta la mobilità professionale vengono disposte su precise percentuali , calcolate sul residuo dei posti disponibili dopo i trasferimenti provinciali.
Le aliquote precise destinate ai trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra/passaggi di ruolo sia provinciali che interprovinciali, per il prossimo anno scolastico, sono stabilite nell’art.8 comma 6 del CCNI, dove viene esplicitato che sulle disponibilità residue, al termine dei trasferimenti provinciali, viene accantonato il 50% per le immissioni in ruolo e il restante 50% è riservato alla III Fase della mobilità e viene ripartito nel seguente modo:
- il 40% alla mobilità territoriale interprovinciale
- il 10% alla mobilità professionale
I dettagli relativi alla ripartizione dei posti con relative aliquote previste per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, che rientrano nel triennio di validità del CCNI, saranno oggetto di uno specifico articolo che pubblicheremo in home page
Docente che presenta più domande: quale prevale?
Tenendo conto dell’ordine con il quale vengono disposti i movimenti, nel rispetto delle tre fasi stabilite per la prossima mobilità, per il docente che presenta contemporaneamente domanda di mobilità territoriale e di mobilità professionale, la valutazione delle sue domande seguirà il suddetto ordine.
Il docente in questione dovrà, chiaramente, presentare distinte domande per ogni movimento richiesto.
Nel caso in cui il docente venga soddisfatto in più richieste, il contratto prevede la prevalenza del passaggio di ruolo sugli altri movimenti richiesti contemporaneamente, sia sul trasferimento che sul passaggio di cattedra.
Come chiarisce bene l’art.6 comma 3, infatti, “La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze”
Preferenze: quali e quante?
Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.
Per ogni movimento richiesto, utilizzando modulo distinto, le preferenze sono specifiche, nel senso che possono differire nelle diverse domande che il docente intende presentare.
Valutazione preferenze: con quali criteri?
Le preferenze vengono valutate secondo l’ordine con il quale sono state inserite nella domanda.
Il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola.
Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica. In tal caso non si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 del contratto, relativamente al vincolo di permanenza triennale nella scuola
Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato.
Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua slovena e per i posti dei licei europei, è necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere, per i docenti interessati, la preferenza specifica per tali tipologie di percorsi di istruzione
FONTE: https://www.orizzontescuola.it/mobilita-docenti-2019-ordine-movimenti-e-valutazione-preferenze/