Il docente che partecipa alla mobilità e ottiene il movimento da posto comune a sostegno è sottoposto al vincolo quinquennale. Come si conteggiano i 5 anni
Una lettrice ci scrive:
“Sono docente di ruolo su Scienze naturali alle superiori da circa 18 anni. A maggio 2018 ho conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno. Vorrei passare sul sostegno sempre alle superiori. Quali sarebbero i vincoli previsti in tal caso? C’è ancora il vincolo triennale? Come e quando dovrei compilare la domanda di passaggio?”
Il docente titolare su materia, che possiede il titolo di specializzazione sul sostegno, può chiedere, nella domanda di mobilità, sia materia che sostegno oppure, volendo, può chiedere solo posti sul sostegno
Quale movimento?
Il movimento che interessa la nostra lettrice, da materia a sostegno nella Secondaria II grado, dove è titolare, è un trasferimento e non un passaggio di cattedra, poiché si tratta di una modifica di titolarità riguardante la tipologia di posto, ma non la classe di concorso
Quale domanda?
Per ottenere il movimento che le interessa la docente dovrà, quindi, chiedere trasferimento secondo le regole stabilite nel nuovo CCNI e nei termini che saranno indicati nell’OM di prossima emanazione
Vincolo quinquennale
Il docente che ottiene trasferimento da posto comune a sostegno sarà obbligato a rimanere per un quinquennio nella nuova tipologia di posto di titolarità a decorrere dall’anno scolastico in cui ottiene il trasferimento, in sintonia con quanto stabilito nell’art.23 comma 7 del CCNI:
“Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 13 punti II) e V) del presente contratto [….]”
Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l’anno scolastico in corso.
Conclusioni
La nostra lettrice, se otterrà il movimento che le interessa, dovrà, quindi, rimanere sul sostegno per un quinquennio e potrà partecipare alla mobilità solo per questa tipologia di posto. Per ritornare su posto comune potrà presentare richiesta solo dopo il completamento del quinquennio
Fonte:https://www.orizzontescuola.it/mobilita-da-posto-comune-a-sostegno-e-previsto-vincolo-quinquennale/