– Il docente a tempo determinato può fruire di permessi per effettuare una visita specialistica? Cosa prevede il contratto?
Tonino chiede
Sono un docente a Tempo Determinato (31.08), volevo chiederVi se è possibile prendere un giorno di permesso retribuito per effettuare una visita specialistica. In alternativa cosa potrei prendere? Certo e sicuro della Vostra collaborazione, porgo con la presente.
Permessi per visite specialistiche – docenti
La disciplina dei permessi per visite specialistiche è stata innovata dal nuovo CCNL 2018 esclusivamente per il personale ATA (nuovo art. 33).
Il CCNL 2006-09 non le regolamenta invece in maniera specifica per il personale docente, e il nuovo CCNL non ha aggiunto nulla rispetto al CCNL precedente che quindi rimane in vigore.
Pertanto, è evidente che è possibile effettuarle:
- chiedendo un permesso breve (art. 16);
- chiedendo un permesso retribuito/non retribuito per motivi personali (artt. 15 e 19);
- oppure facendole rientrare nelle assenze per malattia (artt. 17 e 19, con conseguente valutazione nel periodo di comporto e trattenuta di cui alla L. 133/2008).
In questo ultimo caso l’assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive come la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro oppure richiedendo l’impegnativa del medico di base (art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Il MIUR conferma l’utilizzo del giorno di malattia
La nota MIUR PROT. N.7457 DEL 06/05/2015 dispone:
Nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, le assenze dal servizio per visite mediche,terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che regola le assenze per malattia dei dipendenti pubblici per l’espletamento di tali prestazioni.
Conclusioni
Nel caso segnalato da Tonino, docente a tempo determinato, è possibile fruire di tutti e tre gli artt. del CCNL 2007 sopra richiamato.
Ovviamente il consiglio è quello di utilizzare i giorni o i permessi che comunque sono retribuiti, ovvero il permesso breve (fino a metà dell’orario giornaliero), se la visita consente di ritornare a scuola nella stessa giornata, oppure di imputare il giorno a malattia, anche se il giorno viene sottratto dai giorni di malattia spettanti e si avrà la trattenuta brunettiana, ma si evita così di fruire di uno dei 6 giorni per motivi familiari che per il personale a tempo determinato non sarebbero retribuiti.
Nel caso si decidesse di imputare l’assenza a malattia basterà giustificare la visita mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Non ci sarà bisogno in questo caso né della prescrizione del medico, né tanto meno la scuola può negare il giorno in quanto si tratta di una decisione del dipendente che autonomamente può decidere a quale istituto giuridico imputare l’assenza.