Il CCNI sulla mobilità, regola i movimenti territoriali e professionali che interessano tutto il personale docente, educativo e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il contratto, come stabilito nell’art.7 comma 3 del CCNL 2016-2018 e confermato nell’art.1 comma 2 dello stesso CCNI appena firmato, ha validità triennale e interessa gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22
a durata triennale del contratto non impedisce, comunque, ai docenti in possesso dei requisiti necessari, di partecipare annualmente alla mobilità
CCNI, nuove regole e disposizioni: quale decorrenza?
Le disposizioni previste nel contratto e gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del CCNI, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
Le regole e le novità inserite rispetto allo scorso anno, non avranno, quindi, valore retroattivo e interesseranno soltanto coloro che parteciperanno alla mobilità per il prossimo anno scolastico con decorrenza, quindi, 2019/2020.
Malgrado la validità triennale sarà possibile, comunque, come chiarito nell’art.1 comma 4, stipulare un nuovo atto negoziale e sarà, quindi, possibile apportare modifiche al contratto in fase di approvazione definitiva, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario.
Personale destinatario: quali categorie?
Le disposizioni relative alla mobilità territoriale, sia a domanda che d’ufficio, e alla mobilità professionale contenute nel contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola, docente, educativo ed A.T.A. , con o senza titolarità definitiva, con contratto a tempo indeterminato.
Personale docente
Sono destinatari delle disposizioni indicate nel CCNI, relativamente ai trasferimenti e passaggi, tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Risultano esclusi, quindi, i docenti precari, sia con contratto al 30/06 che al 31/08, e i docenti in anno di prova con supplenza annuale FIT, per i quali si prevede, se superato l’anno di prova, l’acquisizione automatica della titolarità nella scuola in cui sono in servizio nel corrente anno scolastico 2018/19. Quest’ultima rappresenta una delle novità inserite nel contratto e prontamente segnalate
I docenti destinatari del contratto, che possono partecipare alla mobilità sono sia coloro che hanno sede di titolarità, sia i docenti senza titolarità definitiva.
Per i docenti privi di sede di titolarità non sono previste modifiche rispetto alle disposizioni relative all’anno in corso, fatta eccezione per la mobilità d’ufficio che non potrà essere disposta su ambito territoriale, in quanto tutti i movimenti per il prossimo anno scolastico saranno su scuola e gli ambiti risultano eliminati tra le tipologie di preferenze esprimibili.
Docenti in attesa di titolarità definitiva nella provincia
Rientrano in questa categoria i seguenti docenti:
- coloro che sono ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia
- personale docente in esubero provinciale
- coloro che hanno perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL, in base al quale i docenti che accettano rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantengono la loro scuola di titolarità complessivamente per tre anni
Questi docenti sono tenuti, quindi, a presentare domanda di trasferimento per avere l’assegnazione della scuola di titolarità e a tal fine, devono esprimere le preferenze secondo le nuove disposizioni contrattuali, come indicato nell’art.6 comma 1 del CCNI :
“Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province”
Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a titolarità definitiva prima delle operazioni relative alla III Fase, cioè dopo i trasferimenti provinciali della I Fase e della II Fase e prima della mobilità territoriale interprovinciale e di tutta la mobilità professionale, movimenti che, in base all’art.6 comma 2, rientrano nella III Fase.
Il trasferimento d’ufficio viene disposto, come chiarisce l’art.2 comma 3 del CCNI “seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento e, a ciascun aspirante, viene assegnata d’ufficio la titolarità disponibile su provincia, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda, seguendo la tabella di viciniorietà tra comuni, a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune”
I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso, in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette, partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta
Se i docenti in attesa di titolarità definitiva nella provincia non presentano la domanda di trasferimento sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini.
Docenti in esubero nazionale
Rientrano in questa categoria i docenti immessi in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 2018/19 una sede di titolarità.
Questi docenti, come chiarisce l’art.2 comma 4 del CCNI, partecipano a domanda alle operazioni tra province diverse secondo le modalità indicate nell’ articolo 8, comma 10 dove si stabilisce quanto segue:
“Solo per le classi di concorso risultanti in esubero nazionale di cui all’art. 2, comma 4 del presente contratto nell’a.s. di riferimento (2019/20, 2020/21 ovvero 2021/22), finché permanga la situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua sul 100 per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali”
Se al termine di tutte le operazioni i docenti interessati non hanno ottenuto una scuola di titolarità, vengono movimentati d’ufficio, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutte le province secondo la tabella di prossimità tra province, tabelle che dovranno essere pubblicata sul sito ministeriale nella sezione mobilità, a partire dalla prima preferenza espressa.
In caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito d’ufficio con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo secondo la tabella di prossimità tra province. Per ciascuna provincia, in mancanza di posti comuni, detti docenti partecipano d’ufficio anche sui posti di istruzione per l’età adulta.