Con la nuova mobilità triennale 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, il cui CCNI è stato sottoscritto e pubblicato il 31 dicembre 2018, in alcuni casi specifici il docente soddisfatto nella mobilità non potrà produrre domanda volontaria per il successivo triennio scolastico. Fa eccezione, per esempio, il docente soprannumerario che in questo triennio sarà perdente posto.
Norma sul blocco triennale della mobilità
È utile sapere che nel comma 2 dell’art.2 “Titolo I” del personale docente del CCNI mobilità del 31 dicembre 2018, è specificato che ai sensi art. 22, comma 4, lett. A1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Domanda condizionata del docente soprannumerario
Se il docente soprannumerario presenta una domanda di mobilità condizionata al rientro, entro l’ottennio successivo, nella scuola in cui è stato individuato perdente posto, anche se dovesse essere soddisfatto in una preferenza di scuola, espressa in fase di presentazione di domanda di trasferimento, non resterà bloccato per il triennio successivo. Quindi in tal caso il docente potrà liberamente presentare istanza di mobilità volontaria anche l’anno scolastico successivo e non solo per il rientro nella scuola di precedente titolarità.
Docenti bloccati che andranno in soprannumero
È importante specificare che il blocco triennale della mobilità è riferito alla richiesta di domanda volontaria di trasferimento o passaggio, invece questo vincolo non esisterà per coloro che invece saranno chiamati, perché soprannumerari, a presentare domanda di mobilità in quanto perdenti posto.
Se per esempio un docente X ottiene trasferimento per l’anno scolastico 2019/2020 nella scuola A, per effetto di una domanda volontaria, il docente si troverebbe vincolato a non potere produrre domanda di mobilità fino al 2022/2023. Se dovesse accadere che il docente X venga dichiarato soprannumerario già nel 2019/2020, allora, in qualità di perdente posto, potrebbe sbloccarsi il suo vincolo triennale di blocco della mobilità e potrebbe presentare domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2020/2021.
Stessa identica cosa accadrebbe se il docente X, sempre vincolato triennalmente a non potere presentare domanda di mobilità per effetto del trasferimento avuto per l’anno 2019/2020 nella scuola A, perdesse il posto nell’anno 2020/2021, allora potrebbe fare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2021/2022.
Fonte: https://www.tecnicadellascuola.it/docente-soprannumerario-non-restera-bloccato-per-un-triennio