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Permesso per matrimonio: giorni e modalità di fruizione, personale di ruolo e non, documentazione

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Corsi di perfezionamentoIl personale docente e ATA ha diritto a fruire di 15 giorni di permesso in occasione del matrimonio, come previsto dal CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18 per quanto in esso non espressamente pevisto.

Il personale docente e ATA ha diritto a fruire di 15 giorni di permesso in occasione del matrimonio, come previsto dal CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18 per quanto in esso non espressamente previsto.

Permesso per matrimonio: docenti e ATA di ruolo e non

L’articolo 15, comma 3, del CCNL 2007, in riferimento al personale docente e ATA a tempo indeterminato, dispone quanto segue:

Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
L’articolo 19, comma 12, del succitato Contratto, invece, disciplina il permesso per matrimonio del personale docente e ATA a tempo determinato:
Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Sia il personale di ruolo che non di ruolo, dunque, ha diritto a 15 giorni di permesso retribuito in occasione del matrimonio.

Permesso per matrimonio: modalità fruizione

Il permesso va fruito in maniera continuitiva nel lasso di tempo indicato dal Contratto: da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio.

Il lavoratore può, dunque, scegliere se far iniziare il congedo una settimana prima del matrimonio (o anche 5, 4, 3 … giorni) oppure dopo l’evento, comunque entro i due mesi successivi.

La ratio del periodo di tempo entro cui usufruire del congedo è indicata dall’Aran:

La clausola contrattuale prevede che il permesso debba essere fruito “in occasione del matrimonio” e, pertanto, in stretto collegamento temporale con l’evento.

A tale riguardo, l’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il dies a quo dello stesso.
In particolare, la disposizione contrattuale prevede che il dipendente può anticiparne la fruizione di una settimana oppure differirne l’utilizzo entro i due mesi successivi, che è stato considerato un periodo di tempo congruo rispetto all’evento che giustifica la fruizione del permesso stesso.

La collocazione temporale del permesso viene, pertanto, demandata alla volontà dell’interessato che dovrà stabilirne la decorrenza, in base ai motivi organizzativi che attengono alla sfera delle sue decisioni personali.

Il permesso, dunque, va fruito nel periodo di tempo indicato, in quanto c’è una stretta relazione tra lo stesso e ilmatrimonio.

Permesso per matrimonio: personale a tempo determinato

Come indicato dall’articolo 19/12, il permesso può essere fruito dal personale a tempo determinato entro i limiti della durata del rapporto di lavoro.

Esempio 1: un docente o ATA con contratto al 30/06/18 o al 31/08/18  che si sposa il 30/09/2018 non potrà fruire del permesso, in quanto al di fuori del rapporto di lavoro.

Esempio 2: un docente o ATA con contratto al 30/06/18 o al 31/08/18  che si sposa il 01/06/2018 potrà usufruire del permesso, secondo le modalità sopra indicate.

Permesso per matrimonio: domanda e documentazione

Il personale docente e ATA, che intende usufrire dei 15 giorni di permesso per matrimonio, deve presentare la richiesta al dirigente scolastico con ragionevole anticipo (eccetto i casi in cui vi siano motivi urgenti e imprevedibili).

In seguito, il succitato personale presenta a scuola, per giustificare il permesso, il certificato di matrimonio.

Fonte: www.orizzontescuola.it

 

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