Il CCNL 2007, confermato dal CCNL 2016/18 per quanto in esso non espressamente previsto, dispone che il personale docente ha diritto a 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari.
Permessi per motivi personali e familiari docenti di ruolo
L’articolo 15 del CCNL 2007 disciplina i 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari per il personale docente a tempo indeterminato.
Alla luce della previsione contrattuale e degli orientamenti applicativi dell’Aran:
- i 3 giorni di permesso sono un diritto a domanda del personale docente;
- il personale docente deve fornire una motivazione, personale o familiare, che rappresenta il presupposto giustificativo del permesso;
- la motivazione deve essere documentata anche mediante autocertificazione;
- i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico che si limita a controllare la correttezza formale dell’istanza;
- il docente individua le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ai fini del ricorso a tali permessi;
- i 3 giorni di permesso non sono correlati al servizio prestato ma possono essere riconosciuti indipendentemente dalla prestazione lavorativa resa nell’anno scolastico di riferimento:
- i 3 giorni sono retribuiti.
Permessi per motivi personali e familiari docenti non di ruolo
L’articolo 19, comma 7, del CCNL 2007 disciplina i 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari per il personale docente a tempo determinato:
[…] Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2.
Stando a quanto sopra riportato e agli orientamenti applicativi dell’Aran:
- al personale a tempo determinato sono attribuiti 6 giorni di permesso per i motivi sopra riportati (motivi personali e familiari documentati anche con autocertificazione);
- i 6 giorni di permesso non sono retribuiti e interrompono l’anzianità di servizio.
Quanto alle motivazioni alla base di tali permessi, alla documentazione da produrre e alla valutazione del dirigente vale quanto detto a proposito del personale di ruolo. Così afferma l’Aran:
Al personale assunto a tempo determinato si applicano gli stessi istituti contrattuali previsti per quello assunto a tempo indeterminato. E’, pertanto, possibile la fruizione dei giorni di permesso di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, sempre che ricorrano i due presupposti richiesti dal su citato articolo:
1. il non aver usufruito nell’anno scolastico dei permessi di cui trattasi;
2. l’esistenza delle necessità personali o familiari in base alle quali viene effettuata la richiesta.