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Permessi per motivi personali e familiari: quanti sono, come giustificarli, no discrezionalità dirigente

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Corsi di perfezionamentoIl CCNL 2007, confermato dal CCNL 2016/18 per quanto in esso non espressamente previsto, dispone che il personale docente ha diritto a 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari.

Permessi per motivi personali e familiari docenti di ruolo

L’articolo 15 del CCNL 2007 disciplina i 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari per il personale docente a tempo indeterminato.

Alla luce della previsione contrattuale e degli orientamenti applicativi dell’Aran:

  • i 3 giorni di permesso sono un diritto a domanda del personale docente;
  • il personale docente deve fornire una motivazione, personale o familiare, che rappresenta il presupposto giustificativo del permesso;
  • la motivazione deve essere documentata anche mediante autocertificazione;
  • i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico che si limita a controllare la correttezza formale dell’istanza;
  • il docente individua le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ai fini del ricorso a tali permessi;
  • i 3 giorni di permesso non sono correlati al servizio prestato ma possono essere riconosciuti indipendentemente dalla prestazione lavorativa resa nell’anno scolastico di riferimento:
  • i 3 giorni sono retribuiti.

Permessi per motivi personali e familiari docenti non di ruolo

L’articolo 19, comma 7,  del CCNL 2007 disciplina i 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari per il personale docente a tempo determinato:

[…] Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2.

Stando a quanto sopra riportato e agli orientamenti applicativi dell’Aran:

  • al personale a tempo determinato sono attribuiti 6 giorni di permesso per i motivi sopra riportati (motivi personali e familiari documentati anche con autocertificazione);
  • i 6 giorni di permesso non sono retribuiti e interrompono l’anzianità di servizio.

Quanto alle motivazioni alla base di tali permessi, alla documentazione da produrre e alla valutazione del dirigente vale quanto detto a proposito del personale di ruolo. Così afferma l’Aran:

Al personale assunto a tempo determinato si applicano gli stessi istituti contrattuali previsti per quello assunto a tempo indeterminato. E’, pertanto, possibile la fruizione dei giorni di permesso di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, sempre che ricorrano i due presupposti richiesti dal su citato articolo:

1. il non aver usufruito nell’anno scolastico dei permessi di cui trattasi;
2. l’esistenza delle necessità personali o familiari in base alle quali viene effettuata la richiesta.

Fonte:https://www.orizzontescuola.it/permessi-per-motivi-personali-e-familiari-quanti-sono-come-giustificarli-no-discrezionalita-dirigente/

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