Com’è noto il nuovo CCNL/2018 istruzione e ricerca ha innovato i criteri e le modalità di fruizione dei permessi per visite specialistiche esclusivamente per il personale ATA.
Il comma 1 dell’art. 10 dello stesso CCNL dispone che per quanto non modificato dal nuovo CCNL rimangono in vigore gli artt. dei contratti
Assenze di cui può disporre il personale docente
Dal momento che il CCNL 2006-09 non regolamenta in maniera specifica le assenze per visite specialistiche, non vi è dubbio che il dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato, possa effettuarle:
- chiedendo un permesso breve (art. 16);
- chiedendo un permesso retribuito o non retribuito per motivi personali (artt. 15 e 19);
- oppure facendole rientrare nelle assenze per malattia (artt. 17 e 19).
Nel caso in cui decida di farla rientrare nella malattia ci sarà la conseguente valutazione della giornata nel periodo di comporto e si applicherà la trattenuta di cui alla L. 133/2008. È ovviamente escluso l’invio della visita fiscale.
NOTA MIUR NOTA DEL 06.05.2015, PROT. N. 7457
Con nota del 06.05.2015, prot. n. 7457, il MIUR ha disposto che, “nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica [problematica “risolta” solo per il personale ATA nel nuovo CCNL 2018], si ritiene che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente” [ovvero Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – circolare della FP n. 2/2014 annullata dal TAR LAZIO con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015].
ART. 55 SEPTIES, COMMA 5 TER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
L’unico istituto giuridico da applicare è quindi l’art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 (modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011) che ha stabilito:
“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
Documentazione che deve acquisire la scuola
Da quanto finora richiamato appare chiarissimo che qualora il dipendente intenda imputare l’assenza a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive.
In un orientamento applicato dell’ARAN a tal proposito si legge:
[…] si ritiene utile anche ricordare che di recente il legislatore è intervenuto a regolamentare anche la materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la nuova formulazione dell’art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001 derivante dalle modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011.
In particolare l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro).
In tal modo, sono state superate anche alcune indicazioni più rigorose che, in mancanza di una precisa disciplina legale di riferimento, erano contenute anche negli orientamenti applicativi già formulati dall’ARAN in materia.”
In conclusione, fermo restando che è il dipendente a decidere a quale istituto giuridico imputare l’assenza, nel caso della malattia l’unico documento che il dipendente ha l’obbligo di esibire a scuola è l’attestazione rilasciata dalla struttura.
La scuola, quindi, non può assolutamente imporre l’istituto giuridico a cui deve ricorrere il dipendente o, nel caso della malattia, richiedere l’impegnativa del medico curante.