Per favorire le attività di progettazione dei piani annuali della formazione per il 2019/2020 che coincidono con la predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa, in corso in ogni scuola in queste ore, proponiamo una scheda di sintesi sugli obblighi per la formazione derivanti dal contratto nazionale 2016-2018.
Cosa dice il contratto sugli obblighi di formazione
Principi generali
- Il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 resta l’unica fonte di regolamentazione degli obblighi di lavoro del personale e dei relativi carichi orari.
- Il piano triennale della formazione, relativo ad ogni ogni singola istituzione scolastica, definisce in coerenza con i piani dell’offerta formativa, le scelte, le priorità e le azioni di interesse di ogni istituzione.
- Il collegio dei docenti non ha competenza nel definire impegni orari ma solo quello di rilevare i bisogni e fare le scelte formative che attengono alla comunità educante.
- Il collegio infatti può riconoscere i fabbisogni, può individuare fonti, strumenti, opportunità, ma non può stabilire obblighi di lavoro aggiuntivi, rispetto a quelli già presenti nel contratto, come definiti nel PTOF.
- Spetta attualmente alla contrattazione di istituto delineare modalità tempi ed eventuali riconoscimenti economici dagli impegni derivanti dagli impegni lavorativi, con particolare riferimento alle attività funzionali all’insegnamento, tra le quali le attività di formazione in servizio obbligatorie devono essere ricondotte.
- Non può essere l’istituzione scolastica, seppur in coerenza con le scelte del Collegio dei docenti, a modulare e quantificare l’impegno in relazione alla tipologia delle attività previste nel piano della formazione.
Le azioni (consigliate) del Collegio docenti
Nominare una commissione per la formazione, per esempio, formata da un referente dedicato, dalla funzione strumentale, dai tutor della formazione per i neoassunti e da un rappresentante per ciascuno dei dipartimenti in cui è strutturato il collegio stesso, con il mandato esplorativo di ricognizione dei bisogni formativi e delle opportunità formative presenti sul territorio, in senso lato.
- La commissione, in relazione al piano triennale di formazione, predispone una proposta di integrazione delle attività formative da portare all’approvazione del collegio, nel caso ne rilevi la necessità in base a nuovi bisogni formativi emersi.
- Il collegio approva la proposta in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e con il piano di miglioramento.
- Prima dell’approvazione verifica la compatibilità della proposta con i principi richiamati dalle lettere a) e b) comma 3 dell’articolo 29 del CCNL.
- Allorquando il collegio decida di superare di un dato numero di ore questo coefficiente, viene demandata alla contrattazione d’istituto la definizione di un eventuale corrispettivo economico per le ore eccedenti l’obbligo.
La posizione della UIL sulle priorità
Dalle azioni formative alle coperture finanziarie; dalla definizione delle finalità all’utilità degli interventi; dalla rispondenza dei metodi con i fabbisogni al richiamo del contratto.
Ecco i punti in sintesi:
- Esigenza di definire in sede di confronto le priorità delle azioni formative e le relative coperture finanziarie; solo in questo modo sarà possibile arrivare a criteri di ripartizione condivisi di reale utilità per il personale, oggetto di contrattazione integrativa secondo il nuovo contratto.
È evidente che, una volta definito per i docenti l’uso dei fondi stanziati per l’ultimo anno del Piano Triennale per la formazione previsto dalla 107 occorre sostenere la formazione in servizio del personale ATA a partire dal ripristino degli istituti contrattuali che favoriscano i passaggi di qualifica. - Il meccanismo delle scuole polo va profondamente rivisto in quanto ha reiterato, su dimensioni territoriali più piccole, decisioni calate dall’alto non coerenti con i fabbisogni espressi dagli insegnanti, spostando in modo sbagliato su di essi tutta l’attenzione ed ignorando i fabbisogni altrettanto legittimi degli altri profili professionali.
- E’ inoltre necessario richiamare nel contratto integrativo tutte le disponibilità presenti a sistema ricomprendendo, ad esempio, i fondi per il riordino dell’istruzione professionale, quelli definiti dal Piano Nazionale Infanzia, per il sistema integrato dello zero/sei, quelli provenienti dai piani operativi nazionali ed ancora quelli necessari ad impostare il nuovo Esame di Stato.
- La Uil con le altre organizzazioni sindacali ha concordato di trasmettere una apposita richiesta al Capo Dipartimento Istruzione affinché una informativa esaustiva venga fornita sulla complessiva disponibilità di risorse, comprese quelle ancora a sistema, derivanti dal piano nazionale triennale della formazione del personale docente 2016-2019 adottato con il DM 797/16, rese disponibili dalla nota 50912 del 19 novembre 2018 per sostenere la qualificazione professionale dei docenti, per l’ultimo anno di disponibilità aperte dalla Legge 107.
- La quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare alle istituzioni scolastiche per la formazione in servizio dei docenti, per la formazione dei neo-assunti e per la formazione sull’inclusione, è giunta successivamente all’intesa del 15 novembre 2018.
- La nota chiarisce, in contrasto con quanto denunciato dalla Uil, di inviare direttamente alle singole scuole le risorse per la formazione che vengono ancora allocate sulle scuole polo. Tuttavia la Uil ha ottenuto che ciò avvenga soltanto in attesa della definizione del CCNI sui criteri generali di ripartizione come definito dall’art. 22 c.4 lett. a3) del CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2019, sottoscritto il 19 aprile 2018.
Fonte:https://www.orizzontescuola.it/docenti-obbligati-a-corsi-di-formazione-il-punto-della-uil-scuola/