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Dirigente concede permessi solo per grave malattia e chiede ancora certificato inviato per raccomandata. UIL Calabria, interpretazione creativa

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corso di preparazione al concorso straordinario scuola primaria, infanzia e sostegnoSuccede a Cosenza. Un Dirigente scolastico ha emanato una circolare (pubblicata anche sul sito online della scuola) in cui obbliga al personale docente e ATA adempimenti ormai superati dalle leggi e dal nuovo Contratto collettivo di lavoro nel momento in cui tale personale deve richiedere un permesso retribuito o si assenta per malattia.

“Ho incontrato tantissimi Dirigenti scolastici negli incontri formativi che la UIL scuola Calabria ha organizzato da settembre fino ad oggi – dichiara Paolo Pizzo segretario regionale della UIL scuola Calabria – più di 50 solo nell’incontro di Lamezia Terme.

Dirigenti aperti al dialogo, al confronto e ben consapevoli delle nuove norme e del nuovo sistema delle relazioni sindacali. Dirigenti che in Calabria sicuramente svolgono a pieno il proprio lavoro.

“Purtroppo – continua il segretario regionale – esiste ancora qualche dirigente “nostalgico” legato a vecchie pratiche di comando e non aggiornato sulle nuove norme o , più semplicemente, ritiene di non applicarle

ricorso concorso straordinario scuola primaria e infanzia sostegno
RICORSO ACCESSO POSTI DI SOTEGNO SENZA TITOLO

arrogandosi un diritto al di sopra delle leggi e facendo delle stesse un’ardita operazione di interpretazione creativa”.

La circolare, su cui il nuovo segretario regionale della UIL scuola Calabria ha chiesto un intervento da parte della Direzione regionale è stata smontata punto per punto nelle parti in cui si ritiene che vulneri i diritti dei destinatari della circolare medesima imponendo modalità operative di fruizione di permessi non sanciti dalle Leggi e dal Contratto Collettivo Nazionale in vigore e solo arbitrariamente giustificati dal richiamo normativo.

Di seguito le parti contestate dalla UIL scuola Calabria:

Nella circolare nel paragrafo dedicato alla “MALATTIA” il dirigente scrive che “il dipendente è tenuto a recapitare o spedire mezzo raccomandata A.R. domanda e relativo certificato medico entro cinque giorni successivi all’inizio del congedo o della proroga (della malattia)

Giova ricordare come l’obbligo del dipendente di cui sopra e che era inizialmente stabilito dall’art. 17 comma 10 del CCNL/2007 non sia più in vigore, in quanto è stato sostituito, prima dall’art. 55-septies co. 2/4, del D. Lgs n. 161/2001, compreso D. Lgs n. 150/2009, poi dall’art. 18, comma 1, lettera b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75), di cui si invita a prendere visione, i quali stabiliscono che l’invio del certificato medico avviene esclusivamente in modalità telematica e che non vi è alcun obbligo per il dipendente di presentazione della certificazione medica con le modalità indicate nella circolare in oggetto.master post laurea 2018 2019

Sempre nello stesso paragrafo il dirigente scrive che “Le assenze per malattia relative a visite specialistiche dovranno essere corredate da certificazione del medico che le effettua, ma in caso di terzo evento di assenza nel corso dell’anno scolastico, qualora il docente si rivolgesse a struttura non convenzionata, la certificazione dovrà essere corredata da certificato del medico curante o comunque convenzionato con il SSN”

Si ricorda che la materia delle assenze per visite specialistiche, per il personale docente, è stata in tal senso innovata dal D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011 di cui si invita a prendere visione.

A tal proposito si ricorda altresì anche la nota del 06.05.2015, prot. n. 7457, con cui il MIUR ha chiarito che, …”nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, si ritiene che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente”.

È bene quindi ricordare che secondo tale disciplina qualora il dipendente intenda imputare l’assenza a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive come la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro oppure richiedendo l’impegnativa del medico di base.

Stando al tenore letterale della norma sopra richiamata, la quale dispone che le visite possono essere effettuate anche in strutture private e che la sola giustificazione ai fini dell’assenza è la semplice attestazione rilasciata dalla struttura stessa, è evidente come in questi casi, trattandosi appunto di visite specialistiche, non può essere applicata la disciplina del “terzo evento” di assenza per malattia a cui fa riferimento la dirigente nella circolare.

Discorso a parte va fatto per il personale ATA.

Per tale personale infatti bisogna fare esclusivo riferimento al nuovo art. 33 del CCNL del 19.04.2018 che ha innovato la materia delle visite specialistiche e di cui si invita il dirigente a prenderne visione.

Nella circolare nel paragrafo dedicato ai “PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI”

la dirigente scrive che “possono essere concessi per esami e concorsi (max 8 giorni), per lutto (max 3 giorni), per motivi personali o familiari (max 8 giorni)…”

e che detti permessi devono essere documentati entro il giorno successivo alla fruizione, anche mediante autocertificazione “nei casi previsti dalla normativa che regola le autocertificazioni, secondo quanto contenuto nel CCNL 2007.”

La Uil scuola fa presente che in realtà quanto contenuto nel CCNL/2007 non è quanto sostenuto dal dirigente.

In primis, non si legge nell’art. 15 comma 2 del CCNL citato la parola “concessi” ma piuttosto la parola “diritto“. Ciò intendendo quindi che il personale ha diritto ai permessi di cui sopra non essendoci dunque possibilità di diniego da parte del dirigente scolastico.

Quanto poi all’aspetto dell’autocertificazione, nel Contratto citato non è assolutamente richiamata la normativa che regola le autocertificazioni, come invece sostenuto dalla dirigente.

Risulta al quanto palese che l’autocertificazione in oggetto, riferita quindi ad una generalità di motivi “personali” e “familiari”, può avere ad oggetto anche fatti non certificabili da una amministrazione né tanto meno oggetto di atto di notorietà. Per tali motivi non potranno mai essere applicati gli articoli 71 e seguenti del DPR 445 del 2000 in tema di controlli anche perché non richiamati dal Contratto.

Nella circolare nel paragrafo dedicato ai “PERMESSI BREVI” la dirigente scrive che tali permessi possono essere attribuiti per “gravi motivi personali” e che implicano “la presentazione di documentazione attestante la necessità inderogabile di fruizione…”

Giova ricordare che l’art. 16 del CCNL/2007 non contiene quanto sostenuto, infatti il dettato contrattuale in questione non indica affatto che alla base della richiesta i motivi debbano essere “particolari” o “gravi” e che non si debba presentare nessuna documentazione attestante la necessità inderogabile di fruizione, come invece sostenuto.

Il Contratto, infatti, per tali permessi non ha individuato, in via preventiva ed espressa, nessuna specifica esigenza o ragione giustificativa per la concessione del beneficio. Neppure viene richiesta, a tal fine, l’esibizione di una particolare documentazione giustificativa.

Fonte:https://www.orizzontescuola.it/dirigente-concede-permessi-solo-per-grava-malattia-e-chiede-ancora-certificato-inviato-per-raccomandata-uil-calabria-interpretazione-creativa/

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