Le ferie dei dirigenti scolastici sono disciplinate dal CCNL – Area V – della Dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11 aprile 2006 e confermato dal successivo CCNL del 15 luglio 2010.
Ferie: diritto irrinunciabile e non monetizzabili
L’articolo 17 del CCNL del 2010 così dispone:
“Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al successivo comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie comunicandole al direttore dell’Ufficio Scolastico regionale in modo da garantire la continuità del servizio”.
Le ferie, dunque, costituiscono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
Il sopra riportato articolo 17, comma 8, rinvia al comma 13 del medesimo articolo, in cui leggiamo che le ferie possono essere monetizzate, qualora non fruite per motivi di servizio. Tale disposizione, come ricorda l’USR Campania in un’apposita nota, è stata abrogata dal decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n.135/2012, per cui le ferie non possono essere monetizzate in nessun caso.
Così leggiamo nell’articolo 5, comma 8, del suddetto decreto 95/2012:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto”.
Ferie non fruite
Le ferie non fruite nell’anno scolastico di riferimento possono comunque essere fruite entro il primo semestre dell’anno scolastico successivo, termine prorogabile alla fine del medesimo, in caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili.
La fruizione delle ferie, nel corso dell’anno successivo, è possibile soltanto in presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio, che ne abbiamo reso impossibile il godimento.
Conclusioni
Le ferie:
- vanno fruite dai dirigenti scolastici nel corso dell’anno scolastico di riferimento;
- nel caso in cui gli stessi siano impossibilitati a fruirne, possono farlo l’anno scolastico successivo: entro il primo semestre o entro la fine dell’anno scolastico nel caso non sia possibile farlo nel predetto semestre;
- non sono monetizzabili.
Ferie e anno scolastico 2018/19
Nel corrente anno scolastico, alla luce di quanto detto sopra, i dirigenti scolastici, oltre alle ferie spettanti nel corso del medesimo, possono usufruire, qualora non lo abbiano fatto, delle ferie del 2017/18.
Non possono essere invece fruite, qualora residue, le ferie relative all’a.s. 2016/17.