Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del TU in materie di Istruzione, è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola.
Negli organi collegiali (escluso il Collegio dei Docenti) è sempre prevista la rappresentanza dei genitori; questa presenza è utile al fine di garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti della scuola, sia il raccordo tra scuola e territorio.
QUANDO SI VOTA PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il MIUR emette annualmente una circolare nella quale dà disposizioni agli Uffici Scolastici Regionali per il rinnovo del Consiglio d’Istituto.
RIUNIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO
Come previsto dall’ art 8 comma 9 del TU le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
DURATA IN CARICA
Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.
Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI
Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.
– Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)
– Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo
– Adotta il Regolamento di Istituto
– Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.
– Delibera il calendario scolastico.
– Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.
– Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
– Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.
– Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.
– Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio. La figura di presidente del Consiglio d’Istituto è impersonata da uno dei suoi membri tra i rappresentanti dei genitori, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive).
Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
La composizione di tale organo può essere schematizzata come segue:
ELEZIONI
Le elezioni del Consiglio d’Istituto avvengono sulla base del sistema proporzionale in relazione alle liste dei candidati di ciascuna componente.
Queste sono disciplinate, in via generale, dagli articoli che vanno dal 30 al 35 del D.Lvo 297/94 e dall’Ordinanza Ministeriale 215/91
ESPRESSIONE DEL VOTO
Le votazioni si svolgono in un giorno non lavorativo dalle 8 alle 12 e in quello successivo dalla 8 alle 13.30.
L’elettore munito di documento di riconoscimento, esprime il proprio voto, che sarà sempre personale e segreto, nel seggio in cui è compreso nell’elenco secondo il seguente schema:
Le preferenze potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati.
Prima di ricevere la scheda l’elettore dovrà firmare, nell’elenco degli elettori presente nel seggio, accanto al proprio nome e cognome.
ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto) – ELETTORATO PASSIVO (diritto di essere votati)
L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti al Consiglio d’Istituto.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età.
DOCENTI:
- Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria.
- Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni.
- NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio nell’istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.
PERSONALE ATA
- Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte dell’Istituto
- NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio nell’Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia.
GENITORI
- L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile.
- Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416.
- NON spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
DECADENZA DALLE CARICHE
Decadono dalle cariche i membri che, a qualsi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche.
Gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio o che a qualsiasi titolo non siano più iscritti nella scuola.
I Genitori di alunni per i casi indicati sopra. Rimangono in carica nell’eventualità vi sia l’iscrizione di un altro figlio per l’anno scolastico successivo.
Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto anche in seguito a tre assenze consecutive come stabilisce la normativa nell’art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994.
INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ
Tutto il personale sospeso dal servizio a causa di un procedimento penale e disciplinare o che si trovi sospeso in attesa di un procedimento.
Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. personale ATA genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
I docente che, con incarico di presidenza, sostituisce il Dirigente negli organi collegiali.
LE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei candidati devono riportare:
- La componente di cui è composta la lista;
- L’elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, nome, cognome, luogo e data di nascita e l’eventuale sede di servizio.
- Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte di altre liste della stessa componente.
- Possono contenere anche un solo nominativo.
- Le liste NON possono essere presentate dai candidati.
- Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all’ordine di presentazione delle liste.
- Ogni lista può comprendere sino al doppio dei candidati da eleggere per ogni categoria.
- Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né presentarne alcuna.
- Possono essere sottoscritte dai membri delle commissioni, ma non essere essi stessi candidati.
La lista può essere presentata, nel caso non siano superiori a 200, da un decimo degli elettori.
Da almeno 20 elettori nel caso siano superiori a 200.
REGOLARITA’ DELLE LISTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
La commissione elettorale deve:
- Verificare che le liste siano sottoscritte dal numero adeguato di elettori.
- Verificare che i candidati presenti nella lista appartengano tutti alla stessa categoria.
- Verificare che siano presenti le dichiarazioni di accettazione e che siano debitamente firmate.
In caso mancasse firma, dichiarazione o il candidato non appartenesse alla categoria la commissione elettorale depenna il candidato dalla lista.
- Ridurre il numero di candidati inseriti in lista eccedenti il numero massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi.
- Depennare i nominativi candidati che sono presenti in più liste.
- Non tener conto dei sottoscrittori che abbiano firmato delle liste in precedenza.
- Comunicare attraverso l’affissione all’albo richiedendo la regolarizzazione entro tre giorni per le eventuali irregolarità nelle liste.
- Redigere il verbale delle operazioni e delle eventuali regolarizzazione dandone comunicazione mediante l’affissione all’albo entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste.
- Affigge all’albo e invia ai seggi le liste elettorali definitive.
SEGGI ELETTORALI
Il seggio elettorale viene aperto alle ore 8.00 del giorno in cui sono indette le votazioni. E’ composto da un presidente e due scrutatori.
Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano.
Le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il seggio inizia lo scrutinio al termine delle votazioni e continua senza interruzione fino al completamento delle operazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto il verbale nel quale saranno presenti i seguenti dati:
- Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria.
- Numero di voti attribuiti a ciascuna lista.
- Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato.
- In caso venisse espresso il voto per candidati di liste diverse da quella prescelta vale il voto di lista e non le preferenze.
Nel caso in cui nella scheda elettorale manchi la preferenza, l’attribuzione del voto andrà alla sola lista.
Il presidente del seggio, in ogni caso, deve interpretare la volontà dell’elettore e, solo in casi estremi, annullare la scheda.
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI ISTITUTO
Nelle scuole secondarie di secondo grado gli studenti, durante le elezione dei rappresentanti del consiglio di classe, eleggono anche i propri rappresentanti del Consiglio d’Istituto. Il sistema è quello delle liste contrapposte all’art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
La procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 della presente ordinanza, non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.
PROCEDURA ORDINARIA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza e dell’Accademia nazionale di arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o d’Istituto.
La commissione elettorale d’Istituto nominata dal Dirigente Scolastico, è composta di cinque membri: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo; due tra i genitori degli alunni iscritti. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto.
La commissione è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai componenti della commissione stessa.
Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
I Dirigente Scolastici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.
I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
ATTRIBUZIONE DEI POSTI
L’attribuzione dei posti è regolata dall’art. 44 dell’OM 215/1991
Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1. Detto seggio è integrato al momento dell’espletamento delle operazioni … da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.
Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio in questione riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei membri del Consiglio da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.
Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.
In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
Al termine delle procedure su indicate, il seggio elettorale n. 1 procede mediante affissione all’albo, entro 48 ore, alla pubblicazione dell’elenco dei membri del consiglio eletti.
SCHEDE ELETTORALI
Le schede devono essere uguali per ogni seggio. Esse riportano su entrambi i lati la dicitura “Elezioni del consiglio di circolo o istituto” e divisi in ulteriori gruppi portino la dicitura “Genitori”, “Alunni”, “Docenti”, “Personale A.T.A.”. Tutte le schede debbono, infine, recare l’indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.