Ci arriva un quesito in merito al concorso straordinario infanzia e primaria, il cui decreto dovrebbe essere pubblicato a breve: “nel computo dei due anni di servizio per accedere al concorso, sarà valutato l’anno in corso che sto svolgendo con riserva?” La risposta è no, o meglio, al momento, in base alla bozza ed alle indicazioni ricevute dai sindacati, l’anno scolastico 2018/2019 non sarà conteggiato ai fini del servizio valido.
Il motivo di esclusione risiede nel fatto che, nel momento in cui si invierà l’istanza e si parteciperà al concorso, i candidati non avranno maturato i 180 giorni di servizio, ovvero i giorni necessari per considerare valido un anno di servizio. Ovviamente, come insegna l’esperienza, non possiamo mettere la parola fine sulla questione. Anzi: al Ministero è giunta una richiesta specifica da parte del MIDA.
La richiesta del Mida: far valere l’anno in corso oppure il ricorso
Il MIDA ha infatti inviato al Ministero dell’Istruzione una lettera in cui si chiede di rendere valido il servizio dell’anno in corso dei docenti che vorrebbero partecipare al concorso straordinario: “Abbiamo fatto pervenire al Ministro, ai tecnici del MIUR e anche ai politici del Governo, la nostra richiesta per fare valere l’anno in corso al fine di poter accedere al concorso straordinario valutandolo come titolo di accesso. Tale richiesta è stata motivata e supportata da alcuni riferimenti normativi. Il riconoscimento dell’anno in corso può avvenire anche tramite nota Ministeriale. Attendiamo risposte sperando che la politica non obblighi i colleghi a dover nuovamente ricorrere. Ricorso che verrebbe vinto ad occhi chiusi”.
Quindi, lo spettro dell’ennesimo concorso con ricorsi aleggia anche per il prossimo.
E’ vero che il requisito dei 2 anni di servizio è negli ultimi 8 anni, e che la platea è composta da tantissimi docenti precari da anni, ma ciò non vuol dire che altri abbiano i requisiti necessari solo grazie a questo anno scolastico.
Come calcolare il servizio
Un anno di servizio, ribadiamo, è valido quando si raggiungono i 180 giorni.
Questo vuol dire che per partecipare, secondo quanto riporta l’articolo 11, comma 14, del legge 3 maggio 1999 n. 124., bisogna aver prestato servizio, anche non continuativo, per almeno 180 giorni in un anno scolastico.
In alternativa, viene considerato valido il servizio dal 1/02 al termine degli scrutini o esami. Tali giorni di servizio obbligatori, ricordiamo, devono essere stati svolti negli ultimi 8 anni, alla data di scadenza del bando.
Ricordiamo che non è possibile sommare servizi che si riferiscono ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno calcolati solo per un anno scolastico.
Per cui, in definitiva, non è necessario aver accumulato due anni di servizio per intero, ma che ogni anno abbia almeno 180 giorni di servizio o l’assunzione a tempo determinato per un intero quadrimestre dal 1° febbraio. Sempre negli ultimi otto anni.
Non vale il servizio nelle scuole paritarie
Invece, a proposito di conferme, c’è da segnalare l’impossibilità di valutare come valido il servizio svolto nelle scuole paritarie.
Su questo punto, nonostante le proteste di molti docenti, l’amministrazione non ha voluto fare marcia indietro. Sin dal decreto dignità, il requisito per partecipare al concorso, è quello dell’obbligo di avere svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici almeno due annualità di servizio specifico, “presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n° 124 e successive modificazione”.
Le scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000, pur assolvendo un servizio di istruzione pubblica, rientrano nel comparto delle scuole non statali, ma, proprio in virtù della equipollenza generalmente riconosciuta come servizio pubblico, sorprende un po’ tale presa di posizione della maggioranza che ha presentato l’emendamento.
Per la procedura straordinaria il Governo, specie il M5S, ha da subito chiarito che non avrebbe conteggiato gli anni di precariato nelle scuole paritarie.
Le domande dal 5 novembre?
Come anticipato in precedenza, nel corso dell’ultimo incontro Miur-sindacati, è emersa una probabile data in cui potrebbero iniziare a pervenire le domande dei partecipanti, ovvero l’istanza potrebbe essere presentata dal 5 novembre al 5 dicembre.
Data che comunque non possiamo confermare al 100%, al momento.
La procedura sarà bandita in tutte le regioni. Ovviamente le possibilità di accesso al ruolo non sono uguali dappertutto. L’istanza può essere presentata in un’unica regione, anche per più procedure contemporaneamente (ad es. infanzia e primaria, oppure posto comune e sostegno).
È previsto un contributo di segreteria pari a 10 euro per ciascuna procedura per cui si concorre
Chi potrà partecipare al concorso per maestri d’infanzia e primaria
Il concorso straordinario da 12 mila posti, ribadiamo, consisterà in una prova orale, il cui esito produrrà un punteggio ma nessuna esclusione.
Come abbiamo già scritto, potranno partecipare alla procedura:
– i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali.
– La partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, è invece solo consentita a coloro che siano in possesso dei succitati requisiti. Inoltre, per tali posti sarà necessario possedere il titolo di specializzazione (anche conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).
Inoltre, la bozza riportata in precedenza riporta che saranno ammessi con riserva:
- coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui alle sopra riportate lettere a), b), c), abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento al Miur, entro la data termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso;
- coloro che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal DM 141/2017, come modificato dal decreto 13 aprile 2017, n. 226.
I candidati potranno presentare la domanda di partecipazione in un’unica regione per una o più delle procedure.
Così saranno valutate le prove
I 30 punti di valutazione della prova sono così ripartiti: fino a 8 per la capacità di progettazione didattica, e altrettanti per la padronanza dei contenuti delle competenze metodologiche, fino a un massimo di 4 per l’utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione, fino a 5 per “l’interlocuzione con la commissione sui contenuti dell’argomento assegnato e sui contenuti del programma generale”, altri 5 punti, al massimo, per l’abilità nelle comprensione scritta e nell’orale in una lingua comunitaria, tra francese, inglese, tedesco e spagnolo di livello almeno B2 del quadro comune europeo.
FONTE: https://www.tecnicadellascuola.it/concorso-straordinario-infanzia-e-primaria-lanno-in-corso-non-e-valido-ma-spunta-lombra-dei-ricorsi