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Pensione anticipata: Quota 100, anticipata e vecchiaia, come vengono calcolate (retributivo e contributivo)?

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Pensione anticipata Quota 100, l’assegno pensionistico come verrà calcolato con il sistema contributivo o misto, come la pensione anticipata e di vecchiaia?

Buongiorno, sono un impiegato statale ed ho i requisiti per il pensionamento anticipato ( 40+62 ).  La domanda che io e i colleghi nella mia situazione  ci poniamo è se la pensione anticipata è calcolata con il sistema contributivo puro oppure come avremmo diritto nel caso della pensione  di vecchiaia, con il metodo misto (retributivo e contributivo )? La differenza d’importi sarebbe rilevante. Grazie

Analizzeremo nel dettaglio con quale criterio viene calcolata la pensione, secondo le direttive INPS. Per analizzare le varie differenze dell’assegno pensionistico relativamente agli importi, sono tanti i fattori da considerare: anno di nascita, anzianità accreditata, reddito annuo lordo, stima di crescita del reddito, tipo di professione, ecc., ci limiteremo, come sopra specificato ad analizzare i criteri di calcolo.

Criterio di calcolo della pensione

Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995.Corsi di perfezionamento

La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro la cui pensione è calcolata col suddetto sistema in base agli istituti vigenti.

La pensione è calcolata con il sistema retributivo e misto (una quota con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Dal 1° gennaio 2012, a tutti i lavoratori viene applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Calcolo pensione Quota 100

La  pensione Quota 100 sarà calcolata come qualsiasi altro trattamento pensionistico, senza penalizzazioni. Quindi come tutte le pensioni, il calcolo sarà:

  • calcolo retributivo dal 31 dicembre 2011, dopo con il calcolo contributivo, per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • calcolo retributivo sino al 31 dicembre 1995, dopo con il calcolo contributivo, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  •  integralmente contributivo per chi non possiede contributi al 31 dicembre 1995.

Le ultime novità, prevedono che chi aderisce alla pensione Quota 100 non potrà più lavorare. Nella nota di aggiornamento del Def viene chiarito che questa misura di divieto serve a “garantire al Paese quel ricambio intergenerazionale che potrà avere effetti positivi anche sull’attività dei comparti pubblici e privati”.

Il sistema retributivo

Il sistema retributivo si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.

Si basa su tre elementi:

  • l’anzianità contributiva, data dal totale dei contributi fino a un massimo di 40 anni, che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
  • la retribuzione/reddito pensionabile, data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici ISTAT fissati ogni anno;
  • l’aliquota di rendimento, pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro determinati limiti stabiliti con legge per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che, se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all’80%.
    L’importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote.

La quota A è determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi.

La quota B è determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi dieci anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

Il sistema misto

Il sistema misto si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 2012 anche ai lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Per i lavoratori con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

Per i lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo al sistema retributivo, e in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012.

Il sistema contributivo

La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che, in base a istituti attualmente vigenti, conseguono la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo.

Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e possano far valere, al momento dell’opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui cinque successivi al 1995.

Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Ai fini del calcolo occorre:

  • individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
  • calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo (33% per i dipendenti. Quella vigente anno per anno per gli autonomi come da circolare 29 gennaio 2016, n. 15 e per gli iscritti alla Gestione Separata che varia anche a seconda della situazione del contribuente come da circolare 29 gennaio 2016, n. 13);
  • determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) determinata dall’ISTAT;
  • applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione.

Montante contributivo

Il montante individuale rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni lavorativi.

Per determinare il montante individuale dei contributi occorre:

  • individuare la base imponibile annua, cioè la retribuzione annua per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti ovvero il reddito annuo per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall’assicurato in ciascun anno;
  • calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota di computo del 33% per i periodi di contribuzione da lavoratore dipendente, ovvero per l’aliquota di computo di anno in anno vigente per i lavoratori autonomi e per i parasubordinati;
    sommare l’ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Il tasso di capitalizzazione è stato modificato da ultimo dal decreto legge 21 maggio 2015, n. 65.

L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per i periodi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.

La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere operata il 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione dello stesso anno e ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell’anno immediatamente successivo.

Fonte: Inps

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