Il personale ATA in servizio su uno spezzone, qualora destinatario di un’altra supplenza, deve essere posto nella condizione di completare l’orario.
Criteri per il completamento
La norma di riferimento è il Regolamento delle supplenze (DM n. 430/2000) e l’annuale circolare sulle supplenze diramata quest’anno il 28 agosto, che afferma ancora:
“L’art. 4 comma 1 del D.M. 13 dicembre 2000 n. 430, dispone che per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. E’ consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Si richiama l’attenzione sull’art. 4 comma 3 del D.M. 430/2000 sopra richiamato, che dispone che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.”
I criteri sono dunque:
- garanzia di completamento in caso di nuova supplenza
- possibilità di lasciare lo spezzone per posto intero se non c’erano posti interi al momento della scelta dello spezzone
- completamento su posti dello stesso profilo
- limite massimo due scuole
- anche in scuole non statali
Spezzare posto intero
Il problema si pone però nel momento in cui al personale in servizio su spezzone viene offerto posto intero. E’ possibile spezzarlo?
Considerato che, non esistono specifiche normative sulla non frazionabilità di posti interi e che, il D.M. 430 non esprime nessuna restrizione in tal senso, è stato sempre prassi fare riferimento alle indicazioni rese per il personale docente. Per analogia, è stata sempre data la possibilità, al supplente part-time, di spezzare una supplenza su posto intero (al 30.06 o al 31.08) per rientrare nel limite dell’orario ordinario. Legg
Fontehttps://www.orizzontescuola.it/ata-completamento-garantito-su-spezzone/