Le info utili in caso di supplenza del personale ATA, da graduatorie permanenti che da circolo e di istituto, i dettagli del messaggio di convocazione e le sanzioni in caso di mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono della supplenza.
A partire dall’anno scolastico 2011/2012 per le convocazioni, sia dei docenti che degli ATA, è stato attivato un nuovo sistema di gestione delle convocazioni, il sistema “ViviFacile”.
Il sistema prevede che all’aspirante/agli aspiranti, individuati attraverso il sistema informativo sia inviato: un messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, all’indirizzo indicato nella domanda (posta certificata o posta elettronica tradizionale) contenente tutti i dettagli della supplenza.
Per dettagli si intendono:
- i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- il termine (giorno e ora) entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti;
nel caso di convocazione multipla, diretta a più aspiranti, la comunicazione deve inoltre contenere:
a.1. l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati;
a.2. la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
Nei casi in cui per qualunque motivo l’utilizzazione della piattaforma possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le precedenti procedure (fonogramma/telegramma).
Sanzioni per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze
Le sanzioni non si applicano per ” giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato ” (Art. 7 comma 5).
Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un’altra nomina, anche ad orario ridotto);
Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine;
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti (24 mesi);
L’accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettarne successivamente una per altro profilo sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.(Nota 1878 del 30 agosto 2013);
In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantita in ogni caso la possibilità del completamento, sul medesimo profilo. Qualora non fosse possibile completare l’orario, per incompatibilità organizzative, è consentito lasciare lo spezzone per il posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di posti interi. (Nota 1878 del 30 agosto 2013).
Le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD) come da nota 37856/18.
Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:
- dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto (il riferimento originario relativo all’anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni);
- per le supplenze da graduatorie d’istituto: non sono previste sanzioni.
Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina:
- dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto (il riferimento originario relativo all’anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni);
- per le supplenze da graduatorie d’istituto: non sono previste sanzioni.
Abbandono di una supplenza:
- dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si possono più ottenere supplenze, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso;
- dalle graduatorie d’istituto (e da MAD): non si possono più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto (e da MAD), per l’anno scolastico in corso.
Fontehttps://www.orizzontescuola.it/supplenze-ata-convocazione-accettazione-della-nomina-sanzioni/