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Supplenze, quando si può lasciare quella breve

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Nulla è stato innovato per l’a.s. 2018/19, considerato che il Regolamento delle supplenze risale al 2007 e che non ci sono note né tantomeno indicazioni più recenti in merito.

La circolare del 28 agosto 2018, che disciplina il conferimento delle supplenze per il corrente anno scolastico, non ha introdotto novità in merito.

Regolamento delle supplenze

E’ l’art. 8 comma 2 a disciplinare questa circostanza

“Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre”

La circostanza può riguardare in questi giorni numerosi docenti che, chiamati dalle scuole per supplente temporanee di pochi giorni o settimane, riceve nel frattempo convocazioni per incarichi al 30 giugno.

E’ possibile lasciare la supplenza breve per accettare l’incarico proposto.

Nulla importa la tipologia di supplenza (posto comune, sostegno) o la fascia delle graduatorie di istituto da cui è stata conferita. Ciò che conta è che la nuova supplenza sia conferitaCorsi di perfezionamento

  • almeno fino al termine delle lezioni, cioè l’ultimo giorno di scuola per l’a.s. 2018/19 stabilito a livello regionale
  • fino al 30 giugno o 31 agosto

Né d’altronde potrebbe essere diversamente, altrimenti nessun docente accetterebbe in questo periodo supplenze temporanee, in attesa di una convocazione al 30 giugno, con grave danno per la didattica.

Lavoro segreteria

E’ auspicabile che le segreterie delle due scuole si coordinino per chiudere il contratto senza sanzioni e permettere l’apertura del successivo.

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/supplenze-quando-si-puo-lasciare-quella-breve/

 

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