Nessuna modifica con il nuovo CCNL al diritto dei docenti ad utilizzare anche i sei giorni di ferie previsti dal CCNL 2006-2009.
Com’è noto, il CCNL del Comparto Istruzione e ricerca, in materia di permessi per motivi personali e familiari, consente al solo personale ATA la possibilità di fruire, in alternativa ai 3 giorni per anno scolastico, di 18 ore di permesso non soggette a recupero e documentate anche con autocertificazione.
Per il personale docente continua ad applicarsi invece il comma 2 dell’art. 15 del CCNL 2006-2009 che prevede la possibilità di fruire, a domanda, di tre giorni di permesso per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione. Lo stesso comma prevede inoltre che, per gli stessi motivi e con le stesse modalità (motivi personali o familiari documentati anche con autocertificazione), il docente possa fruire di ulteriori sei giorni corrispondenti ai sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica previsti dall’art. 13, comma 9, del CCNL 2006-2009,prescindendo dalle condizioni previste in tale norma, cioè non subordinando tale fruizione alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio e comunque all’assenza di oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
Continuano però a pervenire segnalazioni di difficoltà che si verificherebbero nelle scuole relativamente alla fruizione da parte dei docenti dei sei giorni di ferie utilizzati per motivi personali e familiari, in aggiunta ai tre giorni previsti dall’art. 15 del CCNL 2006-2009, anche a causa di difficoltà di registrazione al SIDI della tipologia di assenza.
Ricordiamo, a tale proposito, che dallo scorso mese di giugno, come si evince dalla nota allegata, il SIDI è stato adeguato con la possibilità di inserire nel codice PE03 (assenze per motivi personali o familiari) anche ulteriori 6 giorni di ferie.
Ribadiamo perciò che in presenza di documentati (anche mediante autocertificazione) motivi personali o familiari non è mai stato messo in discussione il diritto dei docenti di utilizzare, oltre ai tre giorni previsti dall’art. 15 del CCNL 206-2009, anche i sei giorni previsti dall’art. 13 dello stesso contratto, senza che sia necessario dimostrare l’assenza di oneri per l’amministrazione e senza alcuna discrezionalità da parte del dirigente scolastico a cui l’art. 15, comma 2, consente di sostituire il docente assente attribuendo ore eccedenti a docenti in servizio o, in caso di necessità, ricorrendo al supplente esterno.
Ribadiamo infine che l’art. 5, comma 8, del dl 95/2012, convertito in legge 7 agosto n. 135, che ha previsto il divieto di monetizzazione delle ferie, vietando la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alle ferie non godute, non ha alcuna attinenza e dunque non avuto alcun riflesso su quanto previsto dal comma 2 dell’art. 15 del CCNL che continua a mantenere la sua piena validità ad esigibilità da parte dei docenti.
Oggetto: Personale Comparto Scuola – Gestione delle assenze