Domanda: Mi sono arrivate delle proposte di supplenza al 30 giugno, una di 2 ore in un paesino lontano 40 km da dove abito, e una a 25 km di 6 ore sempre fino al 30 giugno. Poiché sono spezzoni, ed economicamente svantaggiosi, come posso declinare queste supplenze senza sanzioni?
Risposta
L’art 8 del DM 131/07 dispone che per quanto riguarda le supplenze conferite dalla graduatoria di istituto è solo al secondo rifiuto che si incorrerebbe in sanzione con la conseguenza che si verrebbe collocati in coda a quella determinata graduatoria e in quella scuola.
In sostanza, il primo rifiuto non comporta nulla, anche senza alcuna giustificazione; al secondo rifiuto si va in coda, sempre senza giustificazione, mentre se si produce giustificazione oggettiva da far pervenire a scuola non si incorre in nessuna sanzione (anche nel caso del primo rifiuto che non verrebbe considerato tale).
Domanda: ho accettato una supplenza temporanea di 18 ore nella mia classe di concorso sino al 19/12/2018. Qualora fossi convocata per una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto è possibile chiudere il contratto precedente e accettarne uno nuovo? Sono certa che fino all’anno scolastico precedente questo fosse possibile. Mi chiedo se ciò è valido anche per l’anno scolastico 2018/2019.
Risposta: Gentilissima, è possibile. È infatti sempre consentito lasciare un supplenza breve per altra supplenza fino al 30/6 o 31/8 .
L’art 8 comma 2 del Dm 131/07 dispone chiaramente che Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.