I docenti con contratto a tempo determinato possono prendere il congedo parentale. Rispondiamo alla domanda di un lettrice che ci ha chiesto informazioni in merito.
Congedi parentali supplenti
Infatti, anche a quest’ultimo personale della scuola, quindi i supplenti, per quanto riguarda i periodi di astensione obbligatoria per maternità coperti da nomina, spetterà l’intera retribuzione fissa mensile (anziché l’80%).
Per quanto riguarda i periodi di astensione facoltativa post-partum, i primi trenta giorni, computati complessivamente sia per la mamma che per il papà e fruibili anche in modo frazionato, non andranno ad incidere sulle ferie.
Inoltre, saranno valutati ai fini dell’anzianità di servizio e saranno retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Come funziona la retribuzione per il congedo parentale
Per quanto riguarda l’aspetto del trattamento economico del congedo parentale, alla luce delle modifiche del decreto legislativo n.80/2015, i primi 30 giorni di congedo parentale di cui all’art. 12, comma 4, sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino.
Nel caso invece in cui questi giorni di congedo siano richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno, analogamente a quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001, il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’ottavo anno di età del bambino solo in caso di sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).
Alle stesse condizioni può essere corrisposta un’indennità pari al 30% della retribuzione per i mesi successivi al primo.
Non si devono recuperare le ore di congedo
Bisogna sottolineare un aspetto molto importante: in caso di congedo parentale, il lavoratore non è tenuto a recuperare le ore lavorative dovute.
Per cui se il personale si assenta in coincidenza di attività collegiali o di incontri scuola famiglia, ad esempio per i docenti, così come non si è tenuti a recuperare le ore di servizio curricolari, non si è obbligati nemmeno a recuperare le ore pomeridiane degli incontri scuole famiglia.
Fontehttps://www.tecnicadellascuola.it/109727-2